RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. III KUZHELEV ED ALTRI comma RUSSIA 15 OTTOBRE 2019, RIcomma 64098/09 +6 TUTELA DEL LAVORO CESSIONE DI IMPRESA SALDO DEGLI ARRETRATI – RICORSO IN OTTEMPERANZA PROCEDURA INIQUA. La complessità di una lite non può giustificare ritardi pluriennali nell’esecuzione di una sentenza definitiva. Il caso riguarda un gruppo di lavoratori di due cantieri navali che non hanno potuto recuperare i dovuti arretrati salario ed indennità varie connesse anche al loro licenziamento collettivo , malgrado sentenze definitive rese a loro favore nei confronti della ditta statale loro datrice e di quella a cui era stata ceduta a seguito di una procedura fallimentare cessione poi annullata alcune non furono mai eseguite ed altre ottemperate in ritardo. Violato l’articolo 6 in combinato con l’articolo 1 protocollo 1 CEDU. Per la CEDU in presenza di procedimenti che coinvolgono una pluralità di creditori come le procedure fallimentari nei confronti dei datori dei ricorrenti non possono mai giustificare ritardi eccessivi e pluriennali, come nella fattispecie, soprattutto laddove le somme di cui erano creditori erano relative agli stipendi e ad altri premi ed indennità legittimamente maturate e dovute. In questo modo le Corti interne hanno minato l’essenza stessa del diritto di accesso alla giustizia, impedendo ai ricorrenti di far valere le loro ragioni ed ottenere quanto dovuto. Sono rimaste negligentemente inerti senza adottare misure atte all’ottemperanza di dette sentenze, ledendo anche i diritti economici dei ricorrenti che si sono trovati privi dei mezzi di sostentamento ed a supportare ulteriori spese per l’infruttuoso recupero è un’interferenza nei loro diritti arbitraria e sproporzionata, avendoli anche gravati ingiustamente di eccessivi oneri. Sul tema Ališić e a. contro Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia e ex Repubblica jugoslava di Macedonia [GC] del 2014, Liseytseva e Maslov c. Russia del 9/10/14 e Cocchiarella c. Italia del 2004. SEZ. III ZELIKHA MAGOMADOVA comma RUSSIA 8 OTTOBRE 2019, RIC.58724/14 TUTELA DELLA GENITORIALITÀ – DIRITTO DI VISITA. La decisione di privare una vedova della patria potestà, senza validi motivi, è brutalmente arbitraria. Vedova di un poliziotto morto nell’adempiere ai suoi doveri. Il cognato e la famiglia di origine del marito compirono vari atti violenti, intimidazioni per sottrarle la casa, l’indennizzo che le spettava quale vedova di poliziotto morto in servizio e toglierle i figli. Purtroppo riuscirono nei loro intenti e lei non ha più rivisto i figli, essendole impedito dai parenti ogni contatto. Violato l’articolo 8 Cedu lo Stato avallando il comportamento criminale dei parenti della ricorrente ha agito in maniera brutalmente arbitraria revocando la patria potestà sui sei figli addossandole ogni responsabilità per le aggressioni subite dalla famiglia del marito. Per la CEDU è totalmente irrazionale la conclusione raggiunta dalle Corti interne secondo cui la donna sia rimasta inerte e non abbia cercato di riprendersi i figli. Questa, ad avviso della CEDU, è un’ingerenza così arbitraria nel diritto alla privacy ed alla serenità familiare della ricorrente da non trovare alcuna collocazione in una società democratica retta prevalentemente dal diritto id est in un democratico stato di diritto . Sul tema Strand Lobben ed altri c. Norvegia [GC] nella rassegna del 13/9/19 e S.S. c. Slovenia del 30/10/18 ed S.H. c. Italia del 13/10/15.