RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 764, C-34/18 19 SETTEMBRE 2019 TUTELA DEI CONSUMATORI - CLAUSOLE ABUSIVE E CRITERI PER VALUTARE LA LORO VESSATORIETÀ – CONTRASTI DELLA PRASSI INTERNA IN MATERIA. Contratto di prestito ipotecario – Atto notarile – Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio – Inversione dell’onere della prova – Formulazione chiara e comprensibile. L’art. 3 § .3 Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il punto 1, Lett. q , dell’allegato di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non definisce abusiva, in modo generale e senza un ulteriore esame, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale e avente per effetto o per oggetto di invertire l’onere della prova a danno del consumatore. Inoltre da un lato, esso non riguarda una clausola avente per oggetto o per effetto di far legittimamente supporre al consumatore che egli è tenuto ad adempiere tutte le sue obbligazioni contrattuali, anche qualora esso ritenga che talune prestazioni non siano dovute, dal momento che siffatta clausola non altera la posizione giuridica del consumatore tenuto conto della normativa nazionale applicabile e, dall’altro, che esso riguarda una clausola avente per oggetto o per effetto di limitare l’esercizio, da parte del consumatore, di azioni giudiziarie o vie di ricorso, quando l’importo residuo dovuto sia stabilito con atto notarile dotato di efficacia probatoria, consentendo al creditore di porre fine alla controversia in modo unilaterale e definitivo. Il combinato tra questa norma ed il punto 1 Lett. m di detto allegato deve essere interpretato nel senso che esso non si riferisce a una clausola contrattuale che autorizza il professionista a valutare unilateralmente se la prestazione che incombe al consumatore sia stata eseguita conformemente al contratto. L’art. 5 deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che il professionista fornisca informazioni complementari relative a una clausola redatta in modo chiaro, ma i cui effetti giuridici possono essere stabiliti solo per mezzo di un’interpretazione di disposizioni del diritto nazionale che non siano oggetto di una giurisprudenza uniforme. I principi sottesi alla fattispecie sono stati già codificati dalle EU C 2016 612 e 2015 637 nelle rassegne del 29/7/16 e 1/10/15. EU C 2019 754, C-47/18 18 SETTEMBRE 2019 PROCEDURA D’INSOLVENZA TRANSFRONTALIERA - AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO - INSINUAZIONE NELLA MASSA FALLIMENTARE – BRUXELLES I BIS. Contenuto dell’insinuazione del credito – Procedure principale e secondaria di insolvenza –Litispendenza e connessione. L’art. 1 § .2 lett. b , Regolamento UE n. 1215/2012 c.d. Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento dell’esistenza di crediti ai fini della loro iscrizione nell’ambito di una procedura di insolvenza, come quella di cui al procedimento principale, è esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento. L’art. 29 § .1 dello stesso deve essere interpretato nel senso che esso non si applica, neppure per analogia, a un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento, ma rientrante in quello del Regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, il cui art. 41 deve essere interpretato nel senso che un creditore, nell’ambito di una procedura di insolvenza, può insinuare un credito senza indicare formalmente la data in cui è sorto, quando la legge dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta detta procedura non impone l’obbligo di indicare tale data e quest’ultima può, senza particolare difficoltà, essere dedotta dai documenti giustificativi di cui al suddetto art. 41, circostanza che spetta all’autorità competente, incaricata della verifica dei crediti, valutare. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2018 902 e 2017 986 nelle rassegne del 14/12/18 e 11/1/18.