RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V AFIK HASANOV C. AZERBAGIAN 19 SETTEMBRE 2019, RIC.7268/10 RAPPORTI DI VICINATO – DIFFAMAZIONE DETENZIONE DI UNA DISABILE SEQUESTRO DEL FASCICOLO DELLA CAUSA PER REATI COMMESSI DAL LEGALE. È contrario alla Cedu sequestrare il fascicolo di parte relativo al ricorso innanzi alla CEDU. Una donna affetta da disabilità di secondo grado era stata arrestata per aver avuto un’accesa lite col fratello ed un vicino. Il giorno stesso dell’arresto e della lite veniva condannata a 5 giorni di detenzione amministrativa per aver turbato l’ordine pubblico, scontati subito. Uscita di prigione impugnò la decisione per non aver commesso questi fatti visto che era in ospedale e per l’incompatibilità della detenzione con la sua disabilità. Contestò anche che le varie e ripetute sentenze di rigetto di questa istanza le erano state notificate dopo circa 2 anni dalla decisione di primo grado e che il fascicolo relativo al ricorso presso la CEDU era stato sequestrato assieme ad altri documenti allorché il suo avvocato fu accusato di frode fiscale. Violato l’articolo 34 Cedu diritto al ricorso individuale infatti il sequestro, nell’ambito di un’indagine a carico del legale, del fascicolo della lite innanzi alla CEDU, secondo la prassi consolidata della stessa, è un’interferenza illecita ed arbitraria nell’esercizio di questo diritto, laddove è onere degli Stati di non adottare misure che ne ostacolino l’effettivo esercizio, come nella fattispecie in cui la ricorrente ed il legale non hanno avuto accesso a detto fascicolo di parte. Inammissibile ogni altra doglianza. Sul tema Annagi Hajibeyli c. Azerbaigian del 22/10/15 e Sabri Güneş v. Turkey [GC] del 29/6/12. SEZ. II IOVCEV ED ALTRI C. MOLDAVIA E RUSSIA 17 SETTEMBRE 2019, RIC.40942/14 DIRITTI ALLO STUDIO ED ALL’IDENTITÀ CULTURALE DIRITTO ALLA LIBERTÀ – TUTELA DELLE MINORANZE ETNICHE. La Russia ha violato i diritti all’identità culturale ed all’istruzione dei ricorrenti. Il caso riguarda un gruppo di studenti, loro genitori e personale di una scuola di lingua rumena/moldava della Transnistria, regione che si considera de facto uno stato indipendente sotto la protezione russa, ma di diritto fa parte della Moldavia. Lamentano che è stato loro impedito di scegliere di essere istruiti nella lingua rumena/moldava e di aver subito, per tale motivo, pesanti coercizioni ed il personale scolastico era stato privato della libertà, subendo anche il sequestro dei beni. È stata perciò lesa anche la loro identità culturale. La CEDU ha ravvisato che solo la Russia ha violato diverse disposizioni della Cedu, escludendo ogni trasgressione delle stesse in capo alla Moldavia articolo 2 protocollo 1 diritto all’istruzione , 5 § .1 e 8. Infatti ha ritenuto che, all’epoca dei fatti, la Russia avesse il controllo effettivo della Transnistria, fornendo l’aiuto economico, militare e politico necessario alla sopravvivenza della regione, mentre la Moldavia aveva rispettato gli oneri positivi di tutela imposti dalla Cedu. Nello specifico le autorità moldave avevano fatto tutti gli sforzi possibili per proteggere i ricorrenti, in considerazione che la situazione era delicata per via della richiesta di secessione della regione che voleva unirsi alla Russia. Nessuno Stato può ingerirsi nei diritti degli allievi e dei loro genitori nel ricevere un’istruzione compatibile con la propria identità culturale e, parimenti, per il rispetto della privacy, non si possono imporre diverse scelte con coercizioni, umiliazioni, stante il fatto che l’identità etnica di alcuni ricorrenti era strettamente connessa alla loro attività professionale. Inoltre c’è stata un’ingerenza arbitraria e sproporzionata nel diritto alla libertà del personale della scuola, dato che sono stati arrestati, messi in detenzione ed hanno subito sequestri a ragione della loro appartenenza ad una minoranza etnica. È stato così violato anche il loro diritto al domicilio e quindi è stata lesa la loro serenità familiare. Sul tema Denisov c. Ucraina [GC]nella rassegna del 28/9/18, Mozer ed altri c. Moldavia e Russia [GC] del 23/2/16 e Urun c. Turchia del 4/10/16.