RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZZ. I E IV RIZZOTTO comma ITALIA numero 2 E JANUSKEVICIENÈ comma LITUANIA 5 E 3 SETTEMBRE 2019, RICcomma 20983/12 E 69717/14 EQUO PROCESSO PENALE DIRITTO ALLA LIBERTÀ – CONDANNA DI TERZO ESTRANEO AL PROCESSO. Non vi è violazione della Cedu laddove l’interessato abbia potuto chiedere il riesame del suo caso o non si sia difeso, malgrado sapesse di essere indagato. Nel primo caso il GIP ordinò di mettere in detenzione cautelare il ricorrente perché implicato in una procedura per traffico di stupefacenti. Dato che si era reso irreperibile gli fu nominato un avvocato d’ufficio che impugnò questa decisione, che fu confermata. Quando, anni dopo, in seguito ad un MAE, fu arrestato a Malta ed estradato si vide rigettato il ricorso del suo avvocato di fiducia detta decisione era già stata impugnata da quello d’ufficio perciò non poteva essere nuovamente contestata. Nell’altro caso il ricorrente era sospettato di essere implicato con altre persone in frode fiscale e truffa organizzata emissione di false fatture , malgrado non fosse mai stato rinviato a giudizio, fu processato e condannato sulla scorta degli altri imputati condannati in via definitiva. In tal modo non ha potuto nemmeno impugnare la condanna perché non era parte processuale. Nella prima vicenda la CEDU ha riscontrato una violazione dell’articolo 5 § .4 diritto ad una decisione rapida . Infatti questa norma si fonda sul diritto del detenuto ad essere sentito personalmente, ma in nessuno dei due casi ricorsi presentati da avvocato d’ufficio e di fiducia è stato sentito. In base a questo assunto aveva diritto ad un riesame del suo caso dato che prima del nuovo ricorso non era stato possibile ascoltarlo poiché si era reso irreperibile. Infine la CEDU nota che i ricorsi erano stati respinti senza ascoltarlo sul punto. Nel secondo caso è stata esclusa la deroga all’articolo 13 Cedu in primis il ricorrente era stato avvertito dalle autorità di essere un sospettato in detto caso di frode e dato che la sua posizione non era prescritta come quella degli altri indagati fu processato e condannato. In ogni caso la CEDU fa notare che il diritto interno lituano prevede un’azione civile di risarcimento per le lesioni della propria immagine e dignità ha quindi ancora un valido rimedio che non ha esperito, perciò le altre doglianze sulle violazioni dei suoi diritti tutelati dalla Cedu sono irricevibili. Sui temi Huzuneanu c. Italia del 1/9/16 e Knebl c. Repubblica Ceca del 28/10/10 Vučković e altri c. Serbia [GC] del 25/3/14 e Scoppola c. Italia n. 2 [GC] del 17/9/09. La seconda vertenza è analoga all’odierno caso Agro Frigo OOD c. Bulgaria relativo alla riapertura di una procedura ed all’annullamento di una sentenza definitiva emessa a favore della ditta in cui era stato deciso un indennizzo milionario per il mancato accesso a fondi europei per l’agricoltura. SEZ. I THEODOROU E TSOTSOROU comma GRECIA 5 SETTEMBRE 2019, RIcomma 57854/15 NOZZE TRA AFFINI – LICEITÀ DEL DIVIETO E DELL’ANNULLAMENTO DELLE NOZZE. Lo Stato non può annullare le nozze tra ex cognati dopo che sono state contratte. I ricorrenti sono marito e moglie, nonché ex cognati l’uomo, infatti, era stato precedentemente sposato con la sorella della ricorrente con cui aveva avuto una figlia e da cui aveva divorziato poco prima di contrarre le nuove nozze. L’ex moglie ricorse per la loro nullità poiché la legge greca vieta i matrimoni tra affini sino al terzo grado di parentela loro erano affini di 2 grado e vinse in tutti i gradi di giudizio. Violato l’articolo 12 Cedu diritto alle nozze la legge greca che prevede un divieto assoluto di nozze tra consanguinei ed affini sino al terzo grado analoga alla nostra ed a quella di San Marino attenta all’essenza stessa del diritto alle nozze. Infatti accogliere la richiesta dell’ex moglie/cognata dopo 10 anni di nozze è una misura sproporzionata ed eccessiva. Non si può prevedere una richiesta di annullamento a posteriori laddove la donna avrebbe potuto validamente opporsi, appellandosi a questa norma interna, al momento delle obbligatorie pubblicazioni. Sul tema Burden c Regno Unito [GC] del 2008 e B. e L. c. Regno Unito del 13/9/05. Si veda anche la sez. II della sentenza per le norme internazionali ed il diritto comparato in materia.