RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 635, C 451/18 29 LUGLIO 2019 TUTELA DELLA CONCORRENZA CARTELLI BRUXELLES I BIS ED ESEGESI DEL LEMMA LUOGO IN CUI L’EVENTO DANNOSO È AVVENUTO . Competenze speciali – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Domanda di risarcimento del danno causato da un’intesa dichiarata contraria agli artt. 101 TFUE e 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo. L’art. 7, punto 2, Regolamento UE n. 1215/2012 Bruxelles I bis concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da un’infrazione ai sensi dell’art. 101 TFUE, che consiste in particolare in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri, il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto si riferisce, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo del mercato interessato da tale infrazione, ossia il luogo in cui i prezzi del mercato sono stati falsati, nell’ambito del quale la vittima asserisce di aver subito tale danno, anche se l’azione è diretta contro un partecipante all’intesa in discussione con cui tale vittima non aveva stabilito rapporti contrattuali. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati enunciati dalle EU C 2018 533,2016 449 e 2015 37 nelle rassegne del 23/8/18, 17/6/16 e 30/1/15. EU C 2019 633, C 659/17 29 LUGLIO 2019 AIUTI DI STATO INTERVENTI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE – ITALIA. Esenzione dagli oneri sociali collegati a contratti di formazione e lavoro –– Regime di aiuti per interventi a favore dell’occupazione concessi dall’Italia – Aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno – Applicabilità della decisione 2000/128/CE a un’impresa che fornisce in via esclusiva servizi di trasporto pubblico locale direttamente attribuiti alla stessa da parte di un Comune – Nozioni di distorsione della concorrenza” e di incidenza sugli scambi” tra Stati membri. Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la Decisione 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, dev’essere interpretata nel senso che essa si applica a un’impresa, come quella coinvolta nel procedimento principale, la quale ha fornito, a seguito di un’attribuzione diretta da parte di un Comune e in via esclusiva, servizi di trasporto pubblico locale ed ha beneficiato di sgravi dagli oneri sociali in forza di una normativa nazionale che questa decisione ha dichiarato parzialmente incompatibile con il divieto enunciato dall’art. 107 § .1 TFUE. Pregiudiziale sollevata dalla S.C. in una lite tra l’INPS e l’azienda di trasporti napoletana sul regime di aiuti sgravi fiscali riconosciuti alle imprese che offrono contratti di formazione e lavoro ai giovani sino a 32 anni per contrastare la disoccupazione giovanile, soprattutto nelle aeree più disagiate come il Sud d’Italia. La CGUE ribadisce che per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato non è necessario dimostrare una reale incidenza dell’aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma è sufficiente esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza . Per ritenere che gli scambi siano stati influenzati dall’aiuto non è necessario che l’impresa beneficiaria dell’aiuto partecipi direttamente agli scambi tra gli Stati membri. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un’impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite , essendo irrilevante se detti servizi di trasporto fossero solo a livello locale o regionale. La CGUE nota che l’Italia così come molti altri Stati era aperta alla concorrenza di altri fornitori comunitari, ciò nonostante, all’epoca dei fatti, il servizio fu affidato alla ditta convenuta senza indire una gara d’appalto. Non si può escludere quindi che questi sgravi abbiano procurato a quest’impresa un vantaggio rispetto ai suoi potenziali concorrenti, originari persino di altri Stati membri, né che pertanto la concorrenza su detto mercato sia stata falsata e gli scambi tra Stati membri siano stati pregiudicati da dette riduzioni . Ciò sarà verificabile o potrà essere smentito anche con l’analisi dei libri contabili. Sul tema EU C 2017 496 e 2011 368.