RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 628, C 38/18 29 LUGLIO 2019 EQUO PROCESSO PENALE TUTELA DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ – MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO – LICEITÀ – ITALIA. Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Audizione della vittima da parte di un organo giurisdizionale penale di primo grado – Mutamento nella composizione del collegio giudicante – Rinnovazione dell’audizione della vittima su richiesta di una delle parti processuali –Diritto a un processo equo e diritti della difesa – Principio di immediatezza – Portata – Diritto della vittima alla protezione nel corso del procedimento penale. Gli artt. 16 e 18 della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui la vittima di un reato sia stata sentita una prima volta dal collegio giudicante di un organo giurisdizionale penale di primo grado e la composizione di tale collegio sia successivamente mutata, detta vittima deve, in linea di principio, essere nuovamente sentita dal collegio di nuova composizione qualora una delle parti nel procedimento rifiuti che detto collegio si basi sul verbale della prima audizione di detta vittima. La CGUE ravvisa l’identità dei principi e delle tutele previste dagli artt. 52 principio di proporzionalità , 47 equo processo Carta di Nizza e l’articolo 6 Cedu. La prassi costante della CEDU sostanzialmente è identica a quella della CGUE il principio di immediatezza vieta che il collegio giudicante, salvo rari e tassativi casi, sia modificato perché i giudici od il giudice devono essere in grado di emettere una sentenza dopo il dibattimento e sono gli unici a valutare l’attendibilità o meno dei testi, in quanto ciò può influire sulla condanna o meno dell’imputato. In casi di mutata composizione del collegio giudicante devono essere adottate misure atte a controbilanciare la situazione, come quelle previste dagli articolo 511 lettura delle testimonianze già rese e 525 disciplina il principio dell’immediatezza recependo detti criteri cpp italiano che è dunque compatibile col diritto dell’UE. Pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Bari in un processo penale per truffa e riciclaggio uno dei giudici del collegio, in pendenza di giudizio, era stato trasferito altrove e non si era proceduto, come richiesto dalle vittime costituite PC, ad una nuova audizione delle stesse. Sul tema Svanidze c. Georgia e Lorefice c. Italia nelle rassegne del 23/8/19 e 30/6/17 EU C 2018 776 e 197. EU C 2019 598 , C 716/18 11 LUGLIO 2019 LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI STABILIMENTO – LAVORATORI MIGRANTI AZIONE DI CANCELLAZIONE DEI DEBITI REQUISITO DELLA RESIDENZA DISCRIMINAZIONE. Restrizioni – Avvio di una procedura di cancellazione di debiti – Requisito di residenza – Ammissibilità – Effetto diretto. L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regola di competenza giurisdizionale prevista dalla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che subordina la concessione di un provvedimento di cancellazione di debiti al requisito che il debitore abbia la propria residenza o soggiorni in tale Stato membro. L’articolo 45 TFUE, poi, impone al giudice nazionale di disapplicare il requisito di residenza previsto da una regola nazionale di competenza giurisdizionale, come quella di cui al procedimento principale, indipendentemente dalla questione se la procedura di cancellazione di debiti, anch’essa prevista da tale normativa, comporti eventualmente la conseguenza di pregiudicare i crediti vantati da privati in forza della suddetta normativa. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2019 530 e 2012 70.Presenta analogie con le EU C 2019 408 del 15/5/19 è lecita la revoca della pensione d’invalidità al lavoratore turco, lungo soggiornante in UE, che ha trasferito la sua residenza dall’Olanda in patria , EU C 2019 523, C-404/18 sulla tutela dei lavoratori che sostengono colleghi vittime di discriminazioni fondate sul sesso e EU C 2019 582, C-410 entrambe del 10/7/19 sulla compatibilità della legge lussemburghese sui sussidi economici per studi superiori ai figli dei lavoratori migranti ed il diritto dell’UE .