RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 629, C-476/17 29 LUGLIO 2019 TUTELA DEL COPYRIGHT – EQUO COMPENSO SAMPLING – LICEITÀ. Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Campionamento sampling – Produttore di fonogrammi– Diritto di riproduzione – Riproduzione in parte”–Eccezioni e limitazioni– Portata – Diritto di distribuzione– Diritti fondamentali – Libertà delle arti. L’articolo 2, lett. c Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione dev’essere interpretato, alla luce della Carta di Nizza, nel senso che il diritto esclusivo conferito da tale disposizione al produttore di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione del proprio fonogramma gli consente di opporsi all’utilizzo, da parte di un terzo, di un campione sonoro, anche molto breve, del suo fonogramma ai fini dell’inclusione di tale campione in un altro fonogramma c.d. sampling , salvo il caso in cui detto campione vi sia incluso in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto. Infatti costituisce una misura di armonizzazione completa del contenuto sostanziale del diritto ivi previsto. L’articolo 9 § .1, lett. b , della direttiva 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che un fonogramma contenente campioni musicali trasferiti da un altro fonogramma non costituisce una copia , ai sensi di tale disposizione, di detto fonogramma, qualora non riprenda la totalità o una parte sostanziale di quest’ultimo fonogramma. Uno Stato membro non può prevedere, nel proprio diritto nazionale, un’eccezione o una limitazione al diritto del produttore di fonogrammi sancito da detto articolo 2 lett.c diversa da quelle previste dall’articolo 5 direttiva 2001/29.L’articolo 5 § .3 lett. d Direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di citazioni , di cui a tale disposizione, non ricomprende una situazione in cui non sia possibile identificare l’opera interessata dalla citazione in questione. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2018 634, 2016 878 e 2008 54 CEDU Karatas c. Turchia del 1999. È analoga anche alle EU C 2019 623 e 625, C-469/17 e 516/17 della stessa data rispettivamente sul fatto che uno Stato possa o meno avvalersi della tutela del diritto d’autore per negare l’accesso civico ad un rapporto militare e sulla liceità del link di rinvio ad opere di politici da cui se ne deducono le loro convinzioni e siano già rese pubbliche ed accessibili nella fattispecie si trattava di un articolo sulla politica di repressione dei reati sessuali su minori già inserita, sotto pseudonimo, in una raccolta il cui editore aveva apportato arbitrarie modifiche al testo originale che avevano causato diversi problemi all’autore . EU C 2019 537, C 407/18 26 GIUGNO 2019 TUTELA DEI CONSUMATORI RILEVABILITÀ D’UFFICIO E/O SU ISTANZA DI PARTE DELLE CALUSOLE ABUSIVE PRESTITO IPOTECARIO CONCLUSO CON ATTO NOTARILE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. Procedimento di esecuzione forzata di un credito ipotecario– Sospensione dell’esecuzione forzata– Incompetenza del giudice investito della domanda di esecuzione forzata– Principio di effettività– Interpretazione conforme. La Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata, alla luce del principio di effettività, nel senso che essa osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il giudice nazionale investito di una domanda di esecuzione forzata di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato tra un professionista e un consumatore sotto forma di atto notarile direttamente esecutivo, non dispone della possibilità di verificare, su istanza del consumatore o d’ufficio, se le clausole contenute in un simile atto abbiano carattere abusivo ai sensi di tale direttiva e, su tale base, di sospendere l’esecuzione forzata richiesta. La legge slovena prevede solo una tutela a posteriori che non è efficace se, dopo la sentenza, si rileva che la clausola del mutuo o del prestito in valuta estera era abusiva allora sarà nulla anche la procedura esecutiva. Il consumatore deve godere di un’ampia protezione, soprattutto quando ad essere pignorata è la sua abitazione e per principio costante della prassi della CGUE il giudice nazionale deve disapplicare tutte quelle norme e di conseguenza anche gli accordi bonari basati sulle stesse in cui sono violati i diritti fondamentali ed il diritto comunitario. Sul tema EU C 2018 874, 701, 711 e 2015 637 nel quotidiano del 6/11/18 e nelle rassegne del 12/10/18 ed 2/10/15.