RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 511, C-608/17 19 GIUGNO 2019 FISCO – DIRITTO SOCIETARIO LIBERTÀ DI STABILIMENTO DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SUBITE DALLA CONTROLLATA NON RESIDENTE LIMITI. Imposta sulle società – Gruppo di società –Nozione di perdite definitive”– Applicazione a una società controllata di secondo livello– Normativa dello Stato di residenza della società controllante che richiede che la società controllata sia detenuta direttamente – Normativa dello Stato di residenza della società controllata che limita l’imputazione delle perdite e la vieta nell’anno della liquidazione. La nozione di perdite definitive di una società controllata non residente, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13/12/05, Marks & amp Spencer C-446/03, EU C 2005 763 , non si applica a una società controllata di secondo livello, salvo che tutte le società intermedie tra la società controllante che richiede uno sgravio di gruppo e la società controllata di secondo livello che subisce perdite che possono essere considerate definitive siano residenti nel medesimo Stato membro. Ai fini della valutazione della definitività delle perdite di una società controllata non residente, ai sensi del punto 55 di detta sentenza, la circostanza che lo Stato membro da cui dipende la società controllata non consenta di trasferire perdite di una società a un altro soggetto passivo nell’anno di una liquidazione non è determinante, salvo che la società controllante dimostri che le è impossibile valorizzare tali perdite facendo in modo, in particolare mediante una cessione, che siano prese in considerazione da un terzo per esercizi futuri. Nell’ipotesi in cui la circostanza menzionata al punto 2 del presente dispositivo diventi pertinente, è irrilevante la misura in cui la legislazione dello Stato della società controllata che subisce perdite che possono essere qualificate come definitive abbia avuto come conseguenza che una parte di queste ultime non abbia potuto essere imputata agli utili d’esercizio della società controllata deficitaria o a quelli di un altro soggetto del medesimo gruppo. La pregiudiziale oggetto di questo caso è scaturita dalla lite tra il fisco svedese ed una holding che detiene in Spagna, tramite una società controllata, varie controllate di secondo livello attive nei settori della cartoleria e della tipografia, formando complessivamente un gruppo fiscale integrato . La controllante aveva chiesto al fisco svedese di poter dedurre in quel paese le gravi perdite subite da queste controllate spagnole, ma questi glielo aveva negato. Sul tema EU C 2013 84. È identica alla EU C 2019 510, C-607/17 della stessa data. EU C 2019 496, C-664/17 13 GIUGNO 2019 TRASFERIMENTO DI IMPRESA O DI UN SUO RAMO PROCEDURA CONCORSUALE LIQUIDAZIONE COATTA DEL CESSIONARIO CONSEGUENZE. Mantenimento dei diritti dei lavoratori– Nozioni di trasferimento” e di entità economica” – Cessione di una parte dell’attività economica di una società controllante a una controllata neocostituita – Identità – Autonomia Criterio di stabilità della prosecuzione di un’attività economica – Ricorso a fattori di produzione di terzi – Intenzione di liquidare l’entità trasferita. La direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in particolare il suo art. 1 § .1 Lett. a e b , deve essere interpretata nel senso che essa si applica al trasferimento di un’unità di produzione allorché, da un lato, il cedente, il cessionario o entrambi congiuntamente agiscano ai fini della prosecuzione da parte del cessionario dell’attività economica esercitata dal cedente, ma anche in vista della successiva estinzione del cessionario medesimo, nell’ambito di una liquidazione, e, dall’altro, l’unità di cui trattasi, non essendo in grado di raggiungere il proprio scopo economico senza doversi procurare fattori di produzione provenienti da terzi, non sia totalmente autosufficiente, alla condizione, di cui spetta al giudice del rinvio verificare l’adempimento, da un lato, che sia rispettato il principio generale del diritto dell’UE che impone al cedente e al cessionario di non cercare di beneficiare fraudolentemente e abusivamente dei vantaggi che potrebbero trarre dalla direttiva 2001/23 e, dall’altro, che l’unità di produzione di cui trattasi disponga di garanzie sufficienti che le assicurino l’accesso ai fattori di produzione di un terzo, al fine di non dipendere dalle scelte economiche effettuate da quest’ultimo unilateralmente. Infatti la ratio della Direttiva in questione è garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti all’interno di un’entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare. L’identità di un’unità economica, poi, è composta da vari elementi inscindibili tra loro personale, gestione, organizzazione etc. dotati di un’autonomia funzionale che deve essere mantenuta anche dopo il trasferimento. Sul tema EU C 2019 134 e 2014 124.