RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZZ. I e V SKRLJ C. CROAZIA E OLIVIERI E BLOISE C. FRANCIA 11 LUGLIO 2019, RICC.32953/13, 62313/12 E 38828/13 EQUO PROCESSO - PARZIALITÀ DEL GIUDICE PER ACREDINE CONTRO I FAMILIARI DEL RICORRENTE - DIRITTO A TACERE PER NON AUTOINCRIMINARSI. La carenza di rimedi ai vizi procedurali nelle varie fasi di giudizio da parte delle Corti interne viola l’equo processo. Nel primo caso il ricorrente lamenta che il procedimento di contestazioni di verbali per infrazione del codice della strada guidava senza essersi allacciato le cinture e non si era fermato sulle strisce per far attraversare i pedoni non era stato equo per l’acredine reciproca tra sua madre ed il giudice erano colleghi che in passato si era astenuto. Negli altri due si contesta il mancato avvertimento sul diritto a tacere per non autoincriminarsi durante la custodia cautelare per bancarotta fraudolenta ed abuso di beni sociali non era previsto dalle leggi allora vigenti. Entrambi lamentano la mancata assistenza di un legale. Violato l’articolo 6 Cedu ad eccezione del caso Boise le Corti interne non hanno rimediato ai vizi procedurali delle precedenti fasi di giudizio. Infatti, nel primo caso, il giudice aveva un chiaro onere di astenersi dal trattare il caso per astio nei confronti della collega madre del ricorrente e le Corti interne di grado superiore, compresa anche la Consulta, dovevano annullare la sentenza perché viziata dalla parzialità del giudice. Nelle altre vicende la deroga è stata ravvisata dal fatto che la prima condanna è fondata sulle dichiarazioni autoincriminati di Olivieri nell’altra è stata esclusa perché la condanna era basata su altri elementi estranei al mancato esercizio del diritto a tacere , sì che tutta la procedura penale, non avendo posto rimedio a queste lacune, non risulta equa non avendo rispettato i diritti alla difesa ed al silenzio del ricorrente. Sul tema § § .31-47 della prima sentenza relativi ad un lungo excursus sulla prassi e sulla casistica della parzialità dei giudici, Knox c. Italia, Beuze c. Belgio [GC], Simeonovi c. Bulgaria [GC], nelle rassegne del 25/1/19,9/11/18 e 19/5/17. SEZ.II RAMON CASTAGNO C. BELGIO 9 LUGLIO 2019, RIC.8351/17 VITTIME DI ATTENTATI DELL’ETA – TUTELA DELLE VITTIME VS QUELLA DEL TERRORISTA - MAE - RIFIUTO DI ESEGUIRLO - LIMITI. Il Belgio, anche se ha violato i diritti delle vittime, non ha alcun obbligo di estradare un terrorista in Spagna. Sono i cinque figli del luogotenente Ramon Romeo che fu ucciso da un commando dell’ETA nel 1981. Il sospetto assassino NJE vive in Belgio, paese che rifiutò di eseguire due MAE emessi dalla Spagna per timore che fossero lesi i suoi diritti fondamentali garantiti dall’articolo 3 Cedu divieto di tortura, trattamenti degradanti ed inumani . Violato l’articolo 2 Cedu sotto il profilo procedurale perché non è stata effettuata un’inchiesta effettiva. Se da un lato il rischio che l’estradando sia sottoposto a torture o trattamenti degradanti nello Stato richiedente e quindi sia legittimo negare l’esecuzione di un MAE e la collaborazione giuridica tra gli Stati, dall’altro tale rifiuto deve essere fondato su adeguate basi fattuali. Nella fattispecie non è stato rispettato questo criterio perché le autorità belghe hanno omesso di verificare l’esistenza, nel caso concreto, di un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali e le eventuali carenze strutturali relativamente alle condizioni di detenzione in Spagna. Il Belgio però, malgrado questa deroga e l’assenza di basi sufficienti a giustificare tale rifiuto, non ha alcun obbligo di consegnare il presunto assassino alla Spagna e dovrà sempre verificare che non corra alcun rischio ex articolo 3 Cedu se estradato. Sul tema EU C 2018 589, Pirozzi c. Belgio del 17/4/18 sulla normativa internazionale e la prassi della CGUE in materia e Güzelyurtlu ed altri c. Cipro e Turchia [GC] del 29/1/19.