RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 563, C-393/17 4 LUGLIO 2019 SERVIZI DEL MERCATO INTERNO - DIVIETO PER LE SCUOLE PRIVATE DI CONFERIRE TITOLI DI MASTER – OPPONIBILITÀ DELLE NORME SULLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI. Diritto penale - Regimi di autorizzazione - Istruzione superiore - Diploma che conferisce il grado di master - Divieto di conferire determinati gradi senza autorizzazione. Il combinato disposto degli artt. 1 § .5 ,9 e 10 Direttiva 2006/123/CE servizi nel mercato interno deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede di sanzionare penalmente le persone che conferiscono, senza esservi state previamente autorizzate dall’autorità competente, un grado di master , purché le condizioni cui è subordinata la concessione di un’autorizzazione a conferire tale grado siano compatibili con l’art. 10 § .2 della menzionata direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Esula, invece, dal campo di applicazione della Direttiva 2005/29 / CE pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno . Infatti la promozione e la vendita dei servizi sono soggette ad una specifica normativa tutela della leale concorrenza ben distinta da quella sull’autorizzazione di un operatore a fornire tali servizi, quando essi comprendono il conferimento di un determinato grado universitario, il quale beneficia di una tutela giuridica specifica e consente, se del caso, di accedere ad una serie di prerogative determinate . Essendo questa relativa alle modalità su come un operatore possa essere autorizzato a promuovere la commercializzazione dei suoi servizi è palese che esuli dal campo della pratiche commerciali sleali. Nella fattispecie i gestori di una filiale di una società d’istruzione secondaria privata che aveva collegate in Svizzera ed in Spagna , finanziata da fondi privati e non pubblici, erano stati condannati penalmente per aver conferito il grado di master senza esservi stati autorizzati, rilasciando certificati e diplomi che conferiscono tale grado a studenti che hanno completato la formazione impartita dalla filiale . Sul tema EU C 2013 669 e 2003 614. EU C 2019 566, C-622/17 4 LUGLIO 2019 LIMITI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ED ALLE LIBERTÀ DI TRASMISSIONE E RICEZIONE - CANALE TV CHE INCITA ALL’ODIO BASATO SULLA NAZIONALITÀ. Liceità dell’obbligo temporaneo per i fornitori di servizi di media e per ogni altra persona che fornisce un servizio di distribuzione via Internet di canali o trasmissioni televisive di trasmettere o ritrasmettere nel territorio di tale Stato membro un canale televisivo solo in pacchetti a pagamento. L’art. 3 § § . 1 e 2 Direttiva 2010/13/UE direttiva sui servizi di media audiovisivi , deve essere interpretato nel senso che una misura di ordine pubblico, adottata da uno Stato membro, consistente nell’obbligo, per i fornitori di servizi di media le cui trasmissioni sono destinate al territorio di tale Stato membro e per ogni altra persona che fornisce ai consumatori di detto Stato membro un servizio di distribuzione via Internet di canali o di programmi televisivi, di trasmettere o ritrasmettere nel territorio di questo medesimo Stato membro, per un periodo di dodici mesi, un canale televisivo proveniente da un altro Stato membro solo in pacchetti a pagamento, senza tuttavia impedire la ritrasmissione propriamente detta nel territorio di tale primo Stato membro delle trasmissioni televisive del suddetto canale, non rientra nell’ambito di applicazione in tale disposizione. La televisione ha un ruolo fondamentale nel formare l’opinione pubblica e la misura contestata era mirata a garantire una corretta informazione alla collettività, nonché a tutelare la sicurezza interna è lecita perché non costituisce un secondo controllo della trasmissione che spetta allo Stato emittente Russia . La Lituania con questa misura ha voluto limitare la trasmissione di un programma rivolto alla minoranza russofona del paese che era finalizzato mediante diverse tecniche di propaganda, a influenzare, in maniera negativa e suggestiva, l’opinione di detto gruppo sociale sulla politica interna ed estera della Lituania, dell’Estonia e della Lettonia, ad accentuare la divisione e la polarizzazione della società, a sottolineare la tensione creata all’interno di detta regione dell’Europa orientale dai paesi occidentali e il ruolo di vittima della Federazione russa . Le restrizioni quindi perseguivano un fine di tutela dell’ordine pubblico. Sul tema EU C 2011 607 e 1997 334.