RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 535, C 159/18 26 GIUGNO 2019 TUTELA DEI CONSUMATORI DANNO DA OVERBOOKING ETC. INDENIZZO CASI DI ESCLUSIONE. Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Portata – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di circostanze eccezionali” – Presenza di carburante su una pista di un aeroporto. L’art. 5 § .3 Regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento CEE n. 295/91, letto alla luce dei considerando 14 e 15 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che la presenza di carburante su una pista di un aeroporto, che ha causato la chiusura di quest’ultima, e di conseguenza il ritardo prolungato di un volo in partenza da o a destinazione di tale aeroporto, rientra nella nozione di circostanze eccezionali , ai sensi di tale disposizione, qualora il carburante di cui trattasi non provenga da un aeromobile del vettore che ha effettuato tale volo. Questa è, infatti deve essere considerata una circostanza che non avrebbe potuto essere evitata anche se fossero state adottate tutte le misure del caso ai sensi di tale disposizione e quindi eccezionale. È conforme alla prassi in materia ed ai principi di diritto elaborati dalle EU C 2019 288 e 2017 342 nelle rassegne del 5/4/19 e 5/5/17. EU C 2019 534, C 729/17 26 GIUGNO 2019 RICONOSCIMENTO DI TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO CORSI DI FORMAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE. Libertà di stabilimento – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Norme nazionali concernenti i prestatori di formazione dei mediatori. Limitando la forma giuridica degli enti di formazione di mediatori a società senza scopo di lucro, che devono essere costituite congiuntamente da almeno un’associazione di avvocati e da almeno un’organizzazione professionale della Grecia, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 15 § § .3 e 2, lett. b e c Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Subordinando il procedimento di riconoscimento delle qualifiche accademiche a requisiti supplementari riguardanti il contenuto dei certificati richiesti e a provvedimenti di compensazione senza previa valutazione dell’eventuale esistenza di differenze sostanziali con la formazione nazionale, e mantenendo in vigore disposizioni discriminatorie che obbligano i richiedenti un accreditamento come mediatore che possiedono titoli di autorizzazione ottenuti all’estero o rilasciati da un ente di formazione riconosciuto all’estero in seguito ad una formazione impartita in Grecia a comprovare un’esperienza di almeno tre partecipazioni a un procedimento di mediazione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 13, 14, 50 § .1nonché dell’allegato VII della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE. È palese come ciò costituisca una chiara deroga al divieto d’imporre restrizioni alle libertà fondamentali come quella, nel nostro caso, di stabilimento. Sul tema EU C 2018 44 e 2017 707 nella rassegne del 2/2/18 e 29/9/17. Per completezza d’informazione si fa presente che il CEPEJ, nella sua ultima seduta plenaria dello scorso 13-14 giugno, ha adottato un Manuale europeo per lo sviluppo della legislazione nazionale sulla mediazione e Linee guida sulla progettazione e il monitoraggio dei programmi di formazione dei mediatori, rivolti alle Corti interne ed ai Ministeri della Giustizia degli Stati membri del COE, per migliorare lo sviluppo ed il funzionamento dei loro sistemi giudiziari.