RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 516, C-72/18 20 GIUGNO 2019 TUTELA DEI LAVORATORI PREVIDENZA SOCIALE – PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. Settore pubblico dell’insegnamento – Normativa nazionale che concede un’integrazione salariale unicamente agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come funzionari di ruolo – Esclusione degli insegnanti assunti come impiegati amministrativi a contratto a tempo determinato – Nozione di ragioni oggettive” – Caratteristiche inerenti alla status di funzionario di ruolo. La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un’integrazione salariale agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l’unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2011 557, 2018 934, 758 e 390 nelle rassegne del 23 e 9/11 e 8/6/18. EU C 2019 507, C 41/18 19 GIUGNO 2019 APPALTI PUBBLICI MOTIVI FACOLTATIVI DI ESCLUSIONE REQUISITI PROFESSIONALI E MORALI CONCOMITANZA DI GIUDIZI PER INADEMPIMENTO ITALIA. Grave illecito professionale che rende dubbia l’integrità dell’operatore economico – Risoluzione di un precedente contratto per via di carenze nella sua esecuzione – Contestazione in giudizio che impedisce all’amministrazione aggiudicatrice di valutare l’inadempimento contrattuale fino alla conclusione del procedimento giudiziario. L’articolo 57 § .4 Lett. c e g Direttiva 2014/24/UE appalti pubblici , deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all’amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce. Nella fattispecie il Comune di Napoli aveva indetto una gara di appalto per il servizio mensa scolastico, suddiviso in 10 lotti uno per municipalità . Risolse il contratto con l’originaria ditta aggiudicatrice perché aveva servito cibo contaminato da colibatteri causando una grave intossicazione agli alunni, ciò nonostante fu autorizzata a proseguire la gara per l’altro lotto per cui aveva presentato un’offerta. La PA si giustificò asserendo che, avendo promosso un ricorso contro l’azione di risoluzione contrattuale, non era possibile valutare la gravità del suo illecito professionale/inadempimento ai sensi dell’articolo 80 comma 5 Lett. c Dlgs 50/16. La ditta subentrata nell’appalto dopo detta esclusione impugnò questa decisione innanzi al TAR Campania che ha sollevato una pregiudiziale per avere lumi sulla compatibilità di tale norma col diritto comunitario. La CGUE rileva come l’articolo 80 comma 5 Lett.c Dlgs 50/16violi i principi di effettività e di proporzionalità escludendo ipso iure ogni valutazione sull’appaltatore che ha compiuto gravi illeciti professionali e/o inadempimenti contrattuali in pendenza di un giudizio civile. Infatti l’articolo 57 D.2014/14 non richiederebbe in alcun modo una statuizione definitiva, e dunque giudiziaria, della responsabilità dell’aggiudicatario chi è venuto meno ai propri obblighi e/o chi ha commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità deve essere subito escluso dall’appalto. Sul tema EU C 2012 801.