RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 498, C-193/18 13 GIUGNO 2019 GOOGLE SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA VIA INTERNET SERVIZO GMAIL. Reti e servizi di comunicazione elettronica – Nozione di servizio di comunicazione elettronica” – Trasmissione di segnali – Servizio di posta elettronica su Internet. L’art. 2, lett. c , Direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica direttiva quadro , come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, deve essere interpretato nel senso che un servizio di posta elettronica su Internet che non comprenda la fornitura di un accesso a Internet, quale il servizio Gmail fornito da Google LLC, non consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica e non costituisce pertanto un servizio di comunicazione elettronica ai sensi di tale disposizione. Infatti Gmail è un servizio cosiddetto over-the-top OTT , vale a dire un servizio disponibile su Internet senza la partecipazione di un operatore di comunicazione tradizionale. Gmail fornisce ai suoi utenti un servizio che consente loro, in particolare, di inviare e di ricevere messaggi di posta elettronica nonché dati su Internet . Il servizio è gratuito alla luce di ciò è chiaro che non si tratti di un servizio di comunicazione elettronica, che implica anche un controllo editoriale dei contenuti trasmessi, escluso invece nella fattispecie, ma semmai deve essere qualificato come servizio della società dell’informazione ex art. 1 Direttiva 98/34/CE. Sul tema EU C 2017 709 e 2014 285. EU C 2019 383, C 230/17 8 MAGGIO 2019 LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI CHIUSURA COATTA DELL’AZIENDA TUTELA DELLA MORALITÀ LOTTA ALLA PROSTITUZIONE – OPPOSIZIONE LIMITI. Restrizione – Decisione di chiusura immediata di un esercizio commerciale – Assenza di motivazione – Ragioni imperative di interesse generale – Prevenzione della commissione di reati nei confronti delle persone che esercitano la prostituzione – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità della restrizione alla libertà di stabilimento –Effettività del controllo giurisdizionale – Diritti della difesa – Principio generale del diritto ad una buona amministrazione. Gli artt. 49 TFUE, 15 § . 2, 16, 47 e 52 della Carta di Nizza, nonché il principio generale del diritto a una buona amministrazione devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, essi ostano ad una normativa nazionale che preveda la possibilità, per un’autorità amministrativa, di decidere di chiudere con effetto immediato un esercizio commerciale in quanto sospetti lo svolgimento, al suo interno, di un’attività di prostituzione senza l’autorizzazione richiesta dalla normativa stessa, nei limiti in cui quest’ultima normativa, per un verso, non esige che una siffatta decisione sia motivata, in fatto e in diritto, per iscritto e sia comunicata al suo destinatario e, per altro verso, impone che un’istanza formulata dal citato destinatario per ottenere l’annullamento della decisione stessa sia, dal canto suo, motivata. È consolidato il principio secondo cui le restrizioni ad una libertà possono essere imposte solo in rari e tassativi casi per la tutela di motivi imperativi, dato che possono avere gravi ripercussioni sugli interessi della persona colpita da questi limiti nella fattispecie la cittadina bulgara cui, in base alle leggi interne austriache, fu chiusa ipso iure l’attività di centro massaggi, per sospetto favoreggiamento della prostituzione, ha subito gravi perdite nel fatturato ed una lesione della sua onorabilità personale e della reputazione sua e dell’azienda. Tutte le sanzioni devono essere proporzionate e motivate onde evitare abusi e lesioni dell’equo processo nella fattispecie sono stati derogati i diritti alla difesa della professionista ricorrente poteva avere anche la licenza per gestire una casa di prostituzione o provare che svolgeva effettivamente solo l’attività di massaggiatrice poiché la PA è rimasta inerte nel giustificare dettagliatamente e concretamente la sua decisione, come è suo dovere anche quando i provvedimenti perseguono fini legittimi come la tutela della sicurezza, moralità e della salute pubbliche imposto da dette norme della Carta di Nizza e dagli artt. 6, 8 e 13 Cedu non spetta al giudice ricavare gli elementi di prova, ma può liberamente valutare l’inerzia della PA. Sul tema EU C 2018 130, 141 e 2014 2336 Yonchev c. Bulgaria e Lhermitte c. Belgio [GC] nelle rassegne del 5/1/18 e 2/12/16.