RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 467, C 58/18 6 GIUGNO 2019 TUTELA DEI CONSUMATORI ONERI DEL PROFESSIONISTA DI VALUTARE LA CONDIZIONE ECONOMICA DEL CONSUMATORE FINANZIAMENTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI. Obblighi precontrattuali – Obbligo del creditore di ricercare il credito più adatto – Obbligo del creditore di non concludere il contratto di credito in caso di dubbi sul merito creditizio del consumatore – Obbligo del creditore di valutare l’opportunità del credito. L’art. 5, § .6 Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale impone ai creditori o agli intermediari del credito l’obbligo di ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore alla data della conclusione del contratto e dello scopo del credito. Questa norma e l’art. 8,§ .1devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale impone al creditore di astenersi dal concludere il contratto di credito qualora non possa ragionevolmente ritenere, al termine della verifica del merito creditizio del consumatore, che quest’ultimo sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di cui trattasi. Confermate le conclusioni EU C 2019 120 sul caso annotate nel quotidiano del 18/2/19 cui si rinvia in toto. EU C 2019 460, C 142/18 5 GIUGNO 2019 SKYPE TELEFONATE VIA INTERNET VOIP – NATURA DEL SERVIZIO. Reti e servizi di comunicazione elettronica Nozione di servizio di comunicazione elettronica Trasmissione di segnali Servizio di Voice over Internet Protocol VoIP a terzi numeri di telefono fissi o mobili Servizio SkypeOut. L’art. 2, lett. c , Direttiva 2002/21/CE ssm , che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica direttiva quadro , deve essere interpretata nel senso che la fornitura da parte del produttore di software di una funzionalità che offre un servizio Voice over Internet Protocol VoIP [Voice over Internet Protocol VoIP ], che consente all'utente di chiamare un numero fisso o mobile di un piano di chiamata nazionale tramite la rete telefonica pubblica commutata PSTN di uno Stato membro a partire da un terminale, costituisce un servizio di comunicazione elettronica , ai sensi di tale disposizione, a condizione che la prestazione di tale servizio, da un lato, dia luogo a una remunerazione dell'editore e, dall'altro, implichi la conclusione da parte di quest'ultimo degli accordi con i fornitori di servizi di telecomunicazione debitamente autorizzati a trasmettere e terminare le chiamate verso la PSTN. Il caso in esame riguarda il servizio a pagamento di Skype, SkypeOut, con cui è possibile, tramite la tecnologia VOIP effettuare telefonate verso fissi e mobili, anche intercontinentali ed inviare sms a prezzi bassi e competitivi rispetto agli altri operatori di telefonia. Si precisi che il protocollo VOIP è quello ora adottato per tutte le telefonate da fisso se si ha un abbonamento internet con la fibra” FTTH, FTTC, FR etc. Sul tema EU C 2014 285 e 2013 709.