RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. III CHALDAYEV ED ALTRI comma RUSSIA 28 MAGGIO 2019, RIcomma 33172/16 DIRITTO ALLE VISITE IN CARCERE LIMITI DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE TUTELA DELLA PRIVACY DEI DETENUTI. Vietato imporre restrizioni automatiche ed indiscriminate al diritto di visita ai detenuti in custodia cautelare. Il ricorrente fu condannato nel 2013 a 13 anni di carcere per un mero sospetto che avesse partecipato ad una rapina a mano armata fu messo in detenzione cautelare gli era stata inflitta la misura preventiva della messa al confine” con obbligo di non lasciare la città ove era stato inviato , in attesa di una condanna definitiva, presso una casa circondariale ed un ospedale penitenziario. Nel 2015 in appello la condanna divenne definitiva e fu trasferito in carcere. Nel frattempo usufruì di poche visite dei genitori e di durata inferiore a quelle previste ex lege per gli altri carcerati nella sua situazione. Si lamenta anche delle modalità delle stesse non poteva avere contatto con i genitori ed altri familiari perché separati da una paratia, erano sotto controllo costante delle guardie che controllavano anche le conversazioni che si svolgevano tramite telefoni posti al muro della sala per gli incontri. Vani i ricorsi le visite lunghe erano concesse solo per i condannati in via definitiva. Violato l’articolo 8 da solo ed in combinato con l’articolo 14 divieto di discriminazione Cedu. Infatti la detenzione non comporta la perdita dei diritti fondamentali dei carcerati e lo Stato, pur avendo un margine discrezionale nell’imporre restrizioni a questi diritti, deve avere una certa flessibilità per valutare se siano opportune e necessarie e comminarle solo se giustificate da comprovati motivi di ordine, sicurezza e per la necessità di proteggere gli interessi legittimi di un’indagine . Il vaglio, effettuato caso per caso, deve prendere in considerazione varie circostanze gravità del reato, pericolosità del detenuto, rischi per la sicurezza etc. prima di deliberarle. In generale non possono essere vietati i contatti fisici durante le visite perché la presenza delle guardie è una garanzia atta ad impedire lo scambio di materiale non autorizzato. Inoltre è vietato spiare le conversazioni tra detenuti e familiari tutto ciò violava la serenità familiare e la privacy del ricorrente. Queste restrizioni poi erano imposte automaticamente senza alcuna giustificazione non si è tenuto conto delle ragioni della detenzione cautelare, dello stadio della procedura e delle reali considerazioni legate alla sicurezza . Chi era accusato o sospettato di aver commesso un crimine godeva automaticamente di visite brevi come chi era condannato all’ergastolo fine pena mai , mentre chi era condannato in via definitiva godeva ipso iure di viste lunghe è palese la disparità di trattamento in deroga al divieto di discriminazione e la violazione del principio di innocenza. Sul tema Fábián c. Ungheria [GC] e Khoroshenko c. Russia [GC] sulle norme internazionali a tutela dei detenuti e sul diritto di visita nelle rassegne dell’8/9/17 e 1/7/15 e Messina c. Italia numero 2 del 2000.Si noti che il 29/5/19 nel caso Ilgar Mammadov c. Azerbaijan ric.15172/13 la GC ha adottato, per la prima volta, una decisione relativa alla speciale procedura di messa in mora prevista dall’articolo 46 Cedu forza vincolante ed esecuzione delle sentenze , in attuazione del protocollo 14 questo Stato, malgrado la condanna del 22/5/14 la CEDU aveva ravvisato deroghe agli articolo 6 § .2, 5 § § .1 e 4 e 18 per la detenzione cautelare di detto oppositore del regime ed aspirante Presidente ed un’altra condanna identica del novembre 2017, ha continuato a privarlo della sua libertà detenzione, libertà condizionale sino al 2019 quando la Corte Suprema interna ha annullato la pena e lo ha rimesso in libertà. Per completezza d’informazione si ricordi che l’Assemblea parlamentare del COE il 10/4/19 ha adottato la Risoluzione numero 2277/19 e la Raccomandazione numero 2153/19 che prevedono una forte reazione congiunta degli Stati in caso di violazioni degli oneri statutari e dei diritti fondamentali è una vera e propria procedura d’infrazione che, nei casi più gravi, può comportare la sospensione od il ritiro dal COE dello Stato sanzionato.