RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 444, C 658/18 23 MAGGIO 2019 SUCCESSIONI CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO – REQUISITI. Nozioni di decisione” e di atto pubblico” in materia di successioni e di organo giurisdizionale”– Qualificazione giuridica dell’atto nazionale di certificazione della successione – Mancata notifica alla Commissione europea, da parte dello Stato membro, dei notai in quanto autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali. L’art. 3 § .2, comma II, Regolamento UE n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che la mancata notifica relativa all’esercizio da parte dei notai di funzioni giudiziarie, prevista da tale disposizione, da parte di uno Stato membro, non è determinante per quanto riguarda la qualificazione come organo giurisdizionale di tali notai. Il comma 1 deve essere interpretato nel senso che un notaio che redige un atto su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce un organo giurisdizionale ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, l’art. 3 § .1 lett. g deve essere interpretato nel senso che un atto del genere non costituisce una decisione ai sensi di tale disposizione. L’art. 3 § .1 deve essere interpretato nel senso che l’atto di certificazione della successione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, redatto dal notaio su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, costituisce un atto pubblico ai sensi di tale disposizione, il cui rilascio può essere accompagnato dal modulo di cui all’art. 59 § .1 comma II del Regolamento, corrispondente a quello che figura nell’allegato 2 del Regolamento di esecuzione UE n. 1329/2014, che istituisce i moduli di cui al Regolamento n. 650/2012. La legge polacca consente agli eredi, in assenza di contestazioni sulla successione, di adire un notaio di fiducia per certificare i loro diritti successori nei confronti dei pretermessi che hanno piena facoltà di adire le competenti autorità giudiziarie. L’attività del notaio si limita, perciò, alla verifica del rispetto dei presupposti e dei requisiti formali imposti dalla legge interna, attestando l’autenticità delle firme e del contenuto dell’atto che ha redatto è quindi un atto pubblico. Sul tema EU C 2018 485 nella rassegna del 20/7/18. EU C 2019 320, C-295/18 11 APRILE 2019 LIBERA CIRCOLAZIONE DI CAPITALI NOZIONE DI UTENTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO. Esecuzione di un ordine di addebito emesso da un terzo relativo a un conto di cui non è titolare – Assenza di autorizzazione del titolare del conto addebitato – Operazione di pagamento non autorizzata. L’art. 2 § .1 Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, va interpretato nel senso che ricade nella nozione di servizi di pagamento , ai sensi di detta disposizione, l’esecuzione di ordini di addebito disposti dal beneficiario su un conto di pagamento di cui non è titolare e ai quali il titolare del conto in tal modo addebitato non abbia acconsentito. L’art. 58 va interpretato nel senso che ricade nella nozione di utente dei servizi di pagamento , ai sensi di detto articolo, il titolare di un conto di pagamento sul quale siano stati effettuati ordini di addebito senza il suo consenso. Infatti il considerando 31 di detta direttiva indica, in sostanza, che, al fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, l’utente di servizi di pagamento dovrebbe informare il prestatore di servizi di pagamento, il più presto possibile, in merito a eventuali contestazioni riguardanti siffatte operazioni e il suo considerando 35 precisa anche che occorre prevedere la ripartizione dei rischi in caso di operazioni di pagamento non autorizzate . Ciò non sarebbe possibile se queste operazioni non autorizzate non fossero comprese nella nozione di utente dei servizi di pagamento , snaturando la ratio della Direttiva aumentare le condizioni di equa concorrenza nei sistemi di pagamento, migliorandone la sicurezza e l’efficacia, rispetto a quelli esistenti a livello nazionale, nel rispetto della libertà di scelta del consumatore . Sul tema EU C 2018 809 nella rassegna del 5/10/18.