RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 424, C-509/17 16 MAGGIO 2019 TUTELA DEI LAVORATORI PROCEDURA D’INSOLEVENZA CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI DA PARTE DEL CESSIONARIO LIMITI. Trasferimenti di imprese Mantenimento dei diritti dei lavoratori Eccezioni Procedura di riorganizzazione giudiziaria mediante trasferimento sotto l'autorità giurisdizionale Salvaguardia totale o parziale dell’impresa Legislazione nazionale che autorizza il cessionario, dopo il trasferimento, a riprendere i lavoratori di sua scelta. La Direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e segnatamente gli articolo 3-5, deve essere interpretata nel senso che osta ad una legislazione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in caso di trasferimento di un’impresa intervenuto nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, applicata al fine di conservare in tutto o in parte l’impresa cedente o le sue attività, prevede, per il cessionario, il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere. La CGUE precisa che in alcuni tipi di trasferimenti di imprese non sono applicabili gli articolo 3,4 procedure concorsuali svolte sotto il controllo della competente autorità, come nel nostro caso e 5, perciò è soggetta ad un’esegesi restrittiva. La Direttiva, poi, nel tutelare i lavoratori, impone che i licenziamenti effettuati nell’ambito di un trasferimento d’impresa devono essere motivati da ragioni economiche, tecniche o di organizzazione sul piano dell’occupazione, che non riguardino intrinsecamente detto trasferimento . La censurata legge belga, prevedendo un mero trasferimento del contratto di lavoro, esula da queste ipotesi sì che i licenziamenti sono arbitrari, snaturandone i fini. La CGUE, infine, ribadisce che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, che si trovi nell’impossibilità di procedere ad un’interpretazione delle disposizioni del suo diritto nazionale in maniera conforme a una direttiva non trasposta o trasposta erroneamente, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’UE, a disapplicare tali disposizioni nazionali contrarie alle disposizioni della direttiva. La parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale a detta direttiva potrebbe in ogni caso invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. C 6/90 e C 9/90, EU C 1991 428 , per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito . Da queste riflessioni è scaturita la massima in epigrafe. Sul tema EU C 2018 631 e 2017 489 nella rassegne del 31/8/18 e 23/6/17. EU C 2019 412, C 235/18 15 MAGGIO 2019 IVA – ESENZIONI CARTA CARBURANTE – SERVIZIO DI TRASPORTO AUTO. Cessione di beni – Esenzioni a favore di altre attività – Concessione e negoziazione di crediti – Carte carburante. L’art. 135 § .1 lett. b Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’IVA, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, la quale consenta a queste ultime il rifornimento di carburante per i veicoli di cui tali società assicurano il trasporto, può essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi della disposizione summenzionata. La ricorrente è una società che esercita l’attività di trasportatore di veicoli utilitari di costruttori noti, a partire dallo stabilimento di produzione sino all’indirizzo dei clienti, tramite controllate, presenti in vari Stati dell’UE, cui consegna carte carburante per rifornirli. È palese come ciò costituisca una prestazione di servizi, tanto che le controllate inviano alla casa madre in Austria le fatture comprovanti l’acquisto di carburante e questa rifattura alle proprie controllate il carburante messo a disposizione ai fini della fornitura del servizio di trasporto dei veicoli, con una maggiorazione del 2%. Alla fine, spetta alle sue controllate o compensare le fatture relative all’utilizzazione delle carte carburante con fatture emesse nei confronti della società austriaca, o saldare tali fatture entro un termine variabile da uno a tre mesi a partire dal loro ricevimento . Detta maggiorazione costituisce il corrispettivo per la prestazione del servizio la ricorrente agisce come finanziaria e l’acquisto del carburante è una concessione di credito, operazione esente dall’IVA ai sensi del menzionato art. 135. Sul tema EU C 2018 845 e 2003 73.