RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V VETSEV comma BULGARIA E GUIMON comma FRANCIA 2 MAGGIO E 11 APRILE 2019, RIC.54558/15 E 48798/14 PERMESSI PREMIO AI CARCERATI FUNERALE DI UN CONGIUNTO RIFIUTO LICEITÀ. Quando si possono concedere o rifiutare i permessi per un funerale di un congiunto? Entrambi questi detenuti chiesero un permesso premio per assistere ai funerali di un congiunto fratello nel primo caso, padre della ricorrente nell’altro , ma gli fu negato vani i ricorsi. La Cedu ha emesso decisioni dicotomiche nel primo ha ravvisato una deroga all’articolo 8 Cedu, nell’altro l’ha esclusa il permesso può essere concesso solo per motivi eccezionali, come può essere la morte di uno stretto congiunto e valutato caso per caso bilanciando equamente il diritto al rispetto della vita e della serenità familiare del detenuto e gli interessi imperativi connessi alla difesa dell’ordine pubblico ed alla prevenzione dei crimini. Alla luce di ciò il rifiuto, nel secondo caso, era lecito, non arbitrario e conseguiva fini legittimi, poiché la ricorrente scontava una pena per reati gravi di terrorismo era membro dell’ETA , c’era il rischio di evasione se fosse andata senza scorta e le autorità penitenziarie erano impossibilitate a predisporre una scorta rafforzata” nei termini di legge. Nella prima vicenda era, invece, iniquo e c’è stata un’ingerenza antidemocratica nella vita familiare del ricorrente poiché la sua richiesta è stata respinta per la sola ragione che questo istituto non è previsto dal diritto interno bulgaro, in assenza di un’analisi individuale, circostanziata e senza un giusto equilibrio tra detti contrapposti interessi. Sul tema Kanalas c. Romania del 6/12/16, Lind c. Russia del 6/12/07, Sannino c. Italia del 3/5/05 e Messina c. Italia del 2000. SEZ. II GUDMUNDUR ANDRI ASTRAOSSON comma ISLANDA 12 MARZO 2019, RICcomma 26374/18 EQUO PROCESSO GUIDA IN STATO D’EBREZZA E SENZA PATENTE NUOVE GIURISDIZIONI VALIDA COSTITUZIONE DELLA CORTE. Il Tribunale non costituito a norma di legge viola la Cedu. Il ricorrente fu condannato per guida sotto effetti di stupefacenti e senza patente da una nuova CDA costituita illegalmente il Ministro di Giustizia aveva scelto i nuovi giudici, in disprezzo delle norme procedurali in materia, sulla base del criterio della maggiore esperienza, scelta avallata dal Parlamento, ma stigmatizzata dalla Corti interne, che, ciò nonostante rifiutarono l’istanza di ricusazione avanzata dal ricorrente. Vani i ricorsi. Violato l’articolo 6 § .1 Cedu la nuova Corte, non essendo stabilita a norma di legge, era priva di neutralità ed imparzialità. Infatti i suoi componenti dovevano essere nominati dal Parlamento, secondo una procedura comparativa, chiara e trasparente, non dal Ministro di Giustizia, sulla base di parametri non obiettivi ed indipendenti l’esperienza non può prevalere su altri criteri per la valutazione dei titoli dei candidati nella consapevolezza di rischiare di ledere la reputazione dei giudici esclusi a priori dalla lista avevano impugnato invano tali scelte . Delegare l’istituzione di nuove Corti e la designazione dei componenti al Parlamento garantisce, infatti, l’indipendenza, autonomia ed imparzialità della magistratura dagli abusi del potere esecutivo. Nella fattispecie sia il Parlamento che il Ministro della Giustizia, violando palesemente queste procedure, hanno commesso abusi, contrari ad un democratico stato di diritto, sì gravi da ledere la fiducia che la collettività deve riporre nell’ordinamento giudiziario ed il principio stesso che un tribunale debba essere stabilito dalla legge. Sul tema Parere n. 18/2015 del Consiglio consultivo dei giudici europei CCJE sulla Posizione della magistratura e la sua relazione con gli altri poteri dello Stato in una moderna democrazia e Raccomandazione 12/2010 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull’indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici EU T 2018 22 Ramos Nunes de Carvalho E Sá c. Portogallo [GC] del 6/11/18 e Savino ed altri c. Italia del 28/4/09. È analoga al caso Kangers c. Lettonia del 14/3/19 contestare la recidiva prima che la sentenza di condanna in primo grado sia appellabile passaggio in giudicato viola la presunzione d’innocenza.