RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZZ.III E II BOKOVA comma RUSSIA E KAMOY RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK VE ORGANİZASYON A.Ş. comma TURCHIA 16 APRILE 2019, RICC.27879/13 E 19965/06 TUTELA DELLA PROPRIETÀ TUTELA DEI MARCHI VENDITA COATTA DEI BENI DELLA MOGLIE PER LA CONDANNA PENALE DEL MARITO. L’alienazione arbitraria del bene di proprietà esclusiva del coniuge e la retroattività della legge sono incompatibili con la Cedu. Nel primo caso la ricorrente, nell’ambito del processo penale in cui il marito fu condannato per truffa, si vide sequestrare e poi vendere all’asta un appartamento di sua esclusiva proprietà, poiché ricevuto in eredità. La misura era giustificata dall’asserito investimento nella casa dei proventi illeciti percepiti dal marito. Nell’altra vicenda la ricorrente è una società operante nei media che, al termine di una lunga lite con un’altra ditta concorrente, si vide cancellare il suo marchio, usato abusivamente dall’altra per una riforma retroattiva, poi dichiarata incostituzionale. In entrambi c’è stata una violazione dei diritti economici dei ricorrenti ex articolo 1 protocollo1 Cedu. Infatti nel primo caso le giurisdizioni adite non hanno saputo quantificare l’ammontare dei proventi illeciti asseritamente investiti nella casa ed il suo incremento di valore, dato che il sequestro doveva essere circoscritto a queste somme. Ergo le giurisdizioni interne non sono state in grado di offrire alla ricorrente garanzie processuali contro questi arbitri, né le è stata data la possibilità di esporre la sua causa e di difendere i suoi diritti, almeno sulla parte del bene non interessato da questi illeciti investimenti. Nell’altra vicenda l’intervento legislativo retroattivo, poi annullato dalla Consulta, aveva risolto nella sostanza in modo definitivo la lite tra le due società, impedendo alla ricorrente l’uso del suo marchio, regolarmente registrato con le ovvie conseguenze ciò non era giustificato da alcun motivo d’interesse generale ledendo il principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Sui temi Barkanov c. Russia, Del Petro-M SRL e Rinax-TVR SRL c. Moldavia del 28/2/17, Rummi c. Estonia del 15/1/15, Maurice c. Francia [GC] del 21/6/16 e Denisova e Moiseyeva c. Russia dell’1/4/10. SEZ. V HARISCH comma GERMANIA 11 APRILE 2019, RIcomma 50053/16 EQUO PROCESSO RINVIO ALLA CGUE – LIMITI. Non esiste alcun onere, a carico delle Corti interne, di sollevare una pregiudiziale innanzi alla CGUE. È il proprietario e co-fondatore di una società che offre un servizio d’informazioni telefoniche acquistate da una ditta che fu condannata, nel 2007 e 2008, per aver applicato tariffe eccessive. Il ricorrente ed il socio agirono contro questa impresa per essere indennizzati delle perdite subite a causa dell’indebito arricchimento avevano dovuto ridurre le loro quote prima di quotare la loro società in borsa e quando vi debuttò ebbe un avvaloramento inferiore alle stime. Chiesero anche di sollevare una pregiudiziale innanzi alla CGUE per convalidare le proprie ragioni l’azione e questa richiesta furono respinte in ogni ordine e grado di giudizio, con sommarie motivazioni ed anche innanzi alla Corte Costituzionale. La CEDU ha ribadito come l’articolo 6 Cedu non riconosca alle parti alcun diritto ad ottenere un rinvio pregiudiziale alla CGUE, soprattutto laddove la questione può essere risolta dal giudice adito, cui è chiesto il rinvio, applicando ed/od interpretando le norme interne, quando non sia attinente a questioni giuridiche fondamentali, soprattutto, come in questo caso, se attinenti alla possibilità di presentare un ricorso in Cassazione ed il rifiuto sia motivato, seppure sommariamente. Nella fattispecie le Corti non hanno rifiutato in maniera arbitraria e la motivazione, seppure breve, era dettagliata perché faceva rinvio alle norme del diritto dell’UE ed alla prassi costante della CGUE ed interna che regolavano la questione dibattuta. Sul tema EU C 2010 659, 2008 723 e 553 Badyar c. Olanda del 24/4/18, Schipani e altri c. Italia del 21/7/15 e Taxquet c. Belgio[GC] del 2010.