RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II DIMOPOLUS comma TURCHIA 2 APRILE 2019, RIcomma 37766/05 TERRENO EDIFICABILE SOGGETTO A VINCOLO NATURALISTICO – REQUISIZIONE ED ATTRIBUZIONE AL DEMANIO - SUCCESSIONE DI LEGGI. La legge retroattiva che influenza l’esito del processo viola l’articolo 6 Cedu. La ricorrente è proprietaria di un terreno originariamente classificato come edificabile e contestualmente come sito d’interesse naturalistico, che gli fu requisito dallo Stato. Infatti nel 1997, a seguito di una revisione del catasto, il bene fu attribuito al Demanio impugnò questo atto. Infine una riforma del 2004 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale negò l’usucapione dei beni rientranti in questa categoria, stabilendo che le nuove regole si applicassero anche ai processi pendenti alla sua vigenza. Vani i ricorsi. Violato l’articolo 6 Cedu se da un lato, in linea di massima, il legislatore può adottare norme retroattive che disciplinano i diritti derivanti da leggi vigenti, il principio della preminenza del diritto e l’equo processo ex articolo 6, dall’altro gli è vietato, salvo che per motivi imperativi, influenzare l’esito di un contenzioso col suo intervento, interferendo, così, con l’amministrazione della giustizia. Il principio della parità delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole opportunità di presentare la propria causa a condizioni che non la pongono in una situazione di grave svantaggio in relazione alla controparte. Orbene l'intervento legislativo in questione, che ha definitivamente regolato, retroattivamente, la sostanza della controversia tra la ricorrente e lo Stato dinanzi ai tribunali nazionali, non era giustificato dal motivi imperativi di interesse generale ha convalidato l’espropriazione del suo terreno, impedendole d’invocarne l’usucapione. Tali deroghe inglobano anche le censure relative alla violazione dei diritti economici ex articolo 1 protocollo 1 Cedu. Sul tema Regner c. Repubblica Ceca [GC] del 19/9/17, Azienda Agricola Silverfunghi Sas e altri c. Italia del 24/6/14 ed Agrati ed altri c. Italia del 7/6/11. SEZ. IV DRELINGAS comma LITUANIA 12 MARZO 2019, RIcomma 28859/16 GENOCIDIO - TUTELA DEI PARTIGIANI - LIMITI - CRIMINI DI GUERRA - NULLA POENA SINE LEGE. Revirement della CEDU durante il regime sovietico, i partigiani godevano della protezione del diritto internazionale prevista dalla Convenzione sul genocidio. Un membro del KGB e del MGB catturò e torturò una coppia di partigiani il marito fu giustiziato pochi mesi dopo la cattura, la moglie scontò otto anni in un campo di detenzione in Siberia. Una volta che il paese fu indipendente, finito il regime sovietico, fu processato e condannato in ogni grado di giudizio per genocidio. Il ricorrente, però, contestò che la S.C., nel confermare definitivamente la sua condanna, aveva fatto riferimento ad un analogo precedente della CEDU Vasiliauskas c. Lituania [GC] del 20/10/15 in cui era stata ravvisata una deroga all’articolo 7 Cedu nulla poena sine lege per l’accusa di genocidio di partigiani durante il regime comunista dal 1953 al 1975. Questa sentenza affermava che i partigiani erano un gruppo politico distinto non protetto dal diritto internazionale in virtù della Convenzione del 1948 sul genocidio. La CEDU stavolta non ha ravvisato una violazione dell’articolo 7 Cedu, poiché la S.comma lituana, dopo detto precedente del 2015, ha colmato le discrepanze della prassi e del diritto interni i partigiani che si sono opposti al regime comunista possono essere considerati una parte importante della nazione , perciò, all’epoca dei fatti, dovevano godere della protezione del diritto internazionale, rientrando tra le categorie protette dall’articolo 2 Convenzione sul genocidio. Ergo il ricorrente doveva essere conscio di poter essere perseguito per genocidio per le operazioni del regime comunista KGB e MGB cui prese parte negli anni ’50 del secolo scorso, sì che la condanna era prevedibile essendo stato rispettato il principio di certezza del diritto ed essendo prevista dall’ordinamento interno non c’è stata alcuna deroga al principio di legalità ex articolo 7 Cedu. Sul tema Hutchinson c. Regno Unito [GC] del 17/1/17 v. commento al primo grado nella rassegna del 6/2/15 e Jorgic c. Germania del 2007.