RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 255, C-681/17 27 MARZO 2019 TUTELA DEI CONSUMATORI BENI SIGILLATI PER MOTIVI IGENICI DIRITTO DI RECESSO ESCLUSIONE. Contratto concluso a distanza – Nozione di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna” – Materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna. L’art. 16 Lett. e Direttiva 2011/83/UE diritti dei consumatori deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna , ai sensi di tale disposizione, un bene come un materasso, la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna dello stesso. La CGUE rileva che il professionista può procedere ad una pulitura e/o disinfezione, come avviene per il reso di indumenti e, rimballandolo, può essere nuovamente commercializzato. In breve il solo fatto che sia stato potenzialmente usato dal consumatore non lo rende ipso iure inidoneo alla nuova vendita. Sul tema EU C 2019 47 e 2018 808. È analoga alla EU C 2019 250 C-70 e 179/17 del 26/3/19 sui poteri del giudice nel rilevare la vessatorietà delle clausole di scadenza anticipata del mutuo ipotecario. Si fa presente che il 26/3/19 il Parlamento dell’UE ha approvato due direttive che rafforzano i diritti dei consumatori per l’acquisto online ed offline di beni tangibili e digitali. EU C 2019 249 E 251, C-377/16 E 621/16 P. 26 MARZO 2019 CONCORSI PERSONALE DELL’UE PROVA OBBLIGATORIA IN LINGUA STRANIERA LICEITÀ DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE ITALIA. Regime linguistico – Procedura di selezione di agenti contrattuali autisti e Concorsi generali per l’assunzione di amministratori – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua dei concorsi alle sole lingue inglese, francese e tedesca – Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale EPSO – Statuto dei funzionari – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Sindacato giurisdizionale. Annullati i bandi contestati, in accoglimento del ricorso della Spagna e del gravame dell’Italia, il Parlamento e la Commissione dell’UE sono stati dichiarati soccombenti e, quindi, condannati alla refusione delle spese di lite. La CGUE rimarca come la sua prassi costante e lo Statuto dei funzionari, nelle procedure di selezione del personale bandite dall’EPSO, vietino disparità di trattamento fondate sulla lingua, salvo che rispondano ad un obiettivo legittimo di interesse generale di servizio etc. od a reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare. In questi casi devono essere proporzionate a tali esigenze e motivate alla luce di criteri chiari, oggettivi e prevedibili tutto ciò non è ravvisabile nella fattispecie. Infatti la scelta di sostenere la prova e di comunicare con l’EPSO solo in inglese, francese e tedesco non è giustificata da queste esimenti queste lingue non sono utili per svolgere le mansioni di cui al bando di concorso e le più alte qualità di competenza, efficienza e integrità di un candidato, richieste per ricoprire un qualunque incarico presso l’UE, sono indipendenti dalle conoscenze linguistiche, che sono semmai il mezzo per attestarle. L’ESPO non è obbligato a comunicare col candidato nella lingua da questi liberamente scelta, seppure i bandi siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’UE in tutte le lingue comunitarie. Sono tutte limitazioni eccessive e discriminatorie. Si noti che questo principio in linea di massima, a mio modesto avviso, potrebbe essere esteso a qualsiasi tipo di concorso in cui è richiesto di sostenere una prova in lingua straniera per attestarne la conoscenza. Sul tema EU C 2017 801,631 e 2012 252.