RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 204, C-724/17 14 MARZO 2019 CONCORRENZA SLEALE - RESPONSABILITÀ CIVILE – INDENNIZZO - PRESUPPOSTI. Determinazione degli enti responsabili del risarcimento – Successione di enti giuridici – Nozione di impresa” – Criterio della continuità economica. L’articolo 101 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale tutte le azioni delle società che hanno partecipato a un’intesa vietata da tale articolo sono state acquistate da altre società, che hanno dissolto tali prime società e ne hanno proseguito le attività commerciali, le società acquirenti possono essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa. La CGUE rileva che il divieto di pratiche concorrenziali sleali riguarda tutte le attività di un’impresa, la cui nozione si riferisce all’unità economica, anche qualora essa sia composta da una pluralità di persone fisiche o giuridiche . Tutti hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE secondo le modalità di esercizio di questo diritto di agire stabilite discrezionalmente da ciascuno Stato. Alla luce di ciò se non fossero state considerate responsabili le imprese acquirenti, si sarebbe snaturato l’articolo 101 TFUE, perché sarebbero stati lesi questi principi. Nella fattispecie la città finlandese di Vanta aveva promosso un’azione risarcitoria contro alcune imprese, con cui aveva siglato contratti a forfait nel settore dell’asfalto, sulla base della sanzione inflitta loro dall’Antitrust per aver costituito un’intesa. Sul tema EU C 2017 314, 2014 1317 e 2007 775. EU C 2019 193, C-437/17 13 MARZO 2019 TUTELA DEI LAVORATORI - LAVORATORI CON ESPERIENZA IN ALTRI STATI DELL’UE – FERIE - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITÀ. Diritto alle ferie annuali retribuite in funzione dell’anzianità di servizio del lavoratore presso il datore di lavoro – Rilevanza solamente parziale dei periodi di attività lavorativa precedentemente compiuti presso altri datori di lavoro – Normativa sociale – Disparità tra regimi e normative degli Stati membri. Gli artt. 45 TFUE e 7 § .1 Regolamento UE n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che, al fine di stabilire se un lavoratore che abbia totalizzato 25 anni di esperienza lavorativa abbia diritto all’aumento delle ferie annuali retribuite da 5 a 6 settimane, prevede che gli anni compiuti nell’ambito di uno o più rapporti lavorativi precedenti quello con il suo attuale datore di lavoro possano essere computati solo sino ad un massimo di 5 anni di attività professionale, ancorché il loro numero effettivo sia superiore a 5 anni. La pregiudiziale sopra risolta dalla CGUE è stata sollevata nell’ambito di una lite tra il consiglio di fabbrica di una società austriaca attiva nel settore del turismo, che impiega molti dipendenti che avevano lavorato presso altri datori in altri Stati dell’UE e la ditta datrice per contestare il suddetto premio di fedeltà. La CGUE ha escluso ogni forma di discriminazione diretta od indiretta dello stesso. Infatti non vi può essere discriminazione diretta basata sulla nazionalità dato che riguarda tutti i dipendenti che abbiano maturato presso questo datore un’esperienza continuativa di 25 o 20 se erano stati impiegati in altri Stati , indipendentemente se sono austriaci o meno. Vi è una discriminazione indiretta laddove le norme nazionali avvantaggino i lavoratori di un paese discriminando quelli provenienti da un altro Stato membro, a meno che non sia obiettivamente giustificato e proporzionato al fine perseguito, cosa non ravvisabile in questo premio fedeltà, poiché non ha lo scopo, diversamente da altre misure analizzate nei citati precedenti della CGUE, di dissuadere un dipendente da accettare un impiego presso un datore di un altro Stato o di un altro Land . È corrisposto, infatti, a tutti i dipendenti che rispettino questi criteri. Sul tema EU C 2013 799, 411 e 2017 152 nella rassegna del 22/4/17. È analoga alle EU C 2019 206 e 212, C-372/18 e 134/17 del 14/3/19 sul fatto se le prestazioni della cassa previdenziale per l’autonomia rientrino nell’ambito di applicazione della Direttiva 883/2004 e sul riconoscimento dell’invalidità al lavoratore migrante, superato il periodo di comporto assenza per malattia .