RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 148, C-9/18 28 FEBBRAIO 2019 PATENTE DI GUIDA RITIRO PATENTE E RILASCIO DI UNA NUOVA DA ALTRO STATO ASSENZA DI ESAME DI GUIDA LICEITÀ. Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rifiuto di riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro – Diritto di guidare provato in base ad una patente di guida. Le disposizioni della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere una patente di guida, il cui titolare abbia la propria residenza normale nel suo territorio, che è stata rilasciata da un altro Stato membro, senza alcun esame d’idoneità, sulla base di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, a sua volta risultante dalla sostituzione di una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo. Lo scopo della direttiva è garantire la sicurezza stradale, perciò si può procedere al riconoscimento reciproco delle patenti solo se sono soddisfatte alcune condizioni minime, come l’idoneità alla guida aver superato l’esame per la patente etc. , che dovranno essere attestate dallo Stato di rilascio. Una volta che uno Stato membro rilascia una patente gli altri Stati membri non hanno più la possibilità di verificare il rispetto delle condizioni di rilascio previste da tale direttiva, in quanto il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva dette condizioni il giorno in cui quest’ultima gli è stata rilasciata. Tuttavia, la direttiva 2006/126 non ha lo scopo di fissare i requisiti da soddisfare per la sostituzione delle patenti di guida rilasciate da Stati terzi, poiché una siffatta prerogativa rientra nell’ambito della competenza esclusiva degli Stati membri, sicché tali Stati non possono essere vincolati alle valutazioni effettuate da altri Stati membri a tale riguardo . Nella fattispecie un cittadino tedesco, cui era stata ritirata la patente nel 2006, rilasciata in patria, continuava a guidare usandone una polacca rilasciata nel 2011 senza esame , in sostituzione di una russa del 1986. Nel 2015 causò un sinistro ed a seguito di accertamento risultò che la patente russa era falsa, sì che fu denunciato e condannato per guida senza patente e falso. Sul tema EU C 2017 815. EU C 2019 162, C-579/17 28 FEBBRAIO 2019 BRUXELLES I BIS SENTENZE EMESSE IN CONTUMACIA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O GIURISDIZIONALE RICONOSCIMENTO LICEITÀ. Ambito di applicazione –Materie escluse – Previdenza sociale – Richiesta di rilascio di un certificato attestante l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di origine – Decisione relativa ad un credito costituito da maggiorazioni relative all’indennità per ferie retribuite vantato da un ente previdenziale nei confronti di un datore di lavoro per distacco di lavoratori – Esercizio da parte del giudice adito di un’attività giurisdizionale. L’art. 1 Regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un’azione volta ad ottenere il pagamento di un credito consistente in maggiorazioni relative all’indennità per ferie retribuite, vantato da un organismo collettivo di diritto pubblico nei confronti di un datore di lavoro, per effetto del distacco, in uno Stato membro, di lavoratori che non hanno ivi il loro luogo di lavoro abituale, o nel contesto della cessione temporanea di lavoratori verso lo Stato membro stesso, oppure nei confronti di un datore di lavoro che non ha sede in detto Stato membro, per effetto dell’impiego di lavoratori che hanno il loro luogo di lavoro abituale nel medesimo Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, purché le condizioni di esercizio di tale azione non deroghino alle norme di diritto comune e, in particolare, non escludano la possibilità, per il giudice adito, di verificare la fondatezza dei dati su cui si basa l’accertamento di detto credito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2017 193, 2013 545 e 2009 660.Si ricordi che dal 16/2/18 sono in vigore le nuove norme UE sulla tutela dei lavoratori migranti/distaccati riduzione costi e formalità burocratiche abolizione del timbro, delle copie autentiche e della traduzione giurata dei documenti etc. .