RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 122, C-345/17 14 FEBBRAIO 2019 PRIVACY VIDEO DEL PROPRIO INTERROGATORIO POSTATO ONLINE LIBERTÀ D’ESPRESSIONE. Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all’interno di un commissariato di polizia – Pubblicazione su un sito Internet di video –Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici – Nozione. L’art. 3 Direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva. Ai sensi dell’art. 9 ciò può costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione, sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La CGUE ribadisce che non rientrano nei trattamenti dei dati personali i cc. dd. dati connessi alle attività personali e domestiche, perché essendo destinati alla condivisione con una ristretta cerchia di amici e familiari, non implicano alcuna diffusione al pubblico v. art. 3 Convenzione 108 del COE sulla tutela dei dati personali, che recepisce il GDPR e che è in vigore dal 25/6/18 e tutti quelli che sono espressione di opinioni, idee condivise con altri cybernauti per l’equo bilanciamento dei contrapposti interessi tutelati ex artt. 8 e 10 Cedu. È difficile che questo video postato su Youtube possa rientrarvi. La CGUE ha fornito anche i criteri per stabilire se la diffusione sia per od assimilabile a scopi giornalistici meglio descritti nelle annotate Conclusioni dell’Avvocato Generale, confermate da questa sentenza, pubblicate nel quotidiano del 27/9/18, cui si rinvia per ogni approfondimento sul punto. Sul tema EU C 2008 727, 2016 325 e 2017 725 nelle rassegne del 6/5/16 e 29/9/17. EU C 2019 108, C-492/18 PPU 12 FEBBRAIO 2019 MAE – DURATA DELLA CUSTODIA – LIMITI VARIATI DA PRASSI CERTEZZA DEL DIRITTO – LICEITÀ. È lecito trattenere in custodia un soggetto ricercato ed arrestato in forza del MAE sulla base di un’esegesi della prassi difforme dalla legge interna che stabilisce una durata massima della custodia pari a 90 giorni? La decisione quadro 2002/584/GAI MAE e procedure di consegna tra Stati membri , dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede un obbligo generale e incondizionato di rimessa in libertà di una persona ricercata e arrestata in forza di un MAE allo scadere di un termine di 90 giorni dal suo arresto, allorché esiste un rischio molto elevato di fuga della medesima, che non può essere ridotto a un livello accettabile mediante l’imposizione di misure adeguate. L’art. 6 Cedu dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento in custodia del ricercato oltre tale termine di 90 giorni – sulla base di un’interpretazione di tale disposizione nazionale secondo la quale il suddetto termine è sospeso quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’UE una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un’altra autorità giudiziaria dell’esecuzione, oppure di rinviare la decisione sulla consegna per il motivo che potrebbe esistere, nello Stato membro emittente, un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti – nella misura in cui tale giurisprudenza non garantisce la conformità della succitata disposizione nazionale alla decisione quadro 2002/584 e presenta divergenze che possono dare luogo a durate di mantenimento in custodia diverse. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati enunciati dalle EU C 2017 213, 503 nella rassegna del 30/6/17 , 680 e 2015 474 Arrozpide Sarasola ed altri c. Spagna e Paci e Pirozzi c. Belgio nella rassegne CEDU del 14/12 e 20/4/18.