RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.III NDAYEGAMIYE-MPORAMAZINA comma SVIZZERA 5 FEBBRAIO 2019, RIcomma 16874/12 LICENZIAMENTO ILLECITO IMMUNITÀ DIPLOMATICA EQUO PROCESSO. Lecito respingere una lite civile in nome dell’immunità diplomatica. La ricorrente, originaria del Burundi e residente in Francia, lavorava presso l’ambasciata del suo paese in Svizzera lamenta una lesione dei suoi diritti di accesso alla giustizia perché tutte le cause intentate contro il suo licenziamento illecito sono state rigettate per l’immunità diplomatica riconosciuta al suo ex datore. Non c’è alcuna preclusione all’accesso alla giustizia né violazione dell’equo processo ex articolo 6 Cedu. L’immunità diplomatica è regolata dall’omonima Convenzione ONU del 2004 ed è volta al rispetto dei buoni e cortesi rapporti tra gli Stati grazie al riconoscimento della reciproca sovranità. La Convenzione era applicabile anche perché la ricorrente non risiedeva in Svizzera ed il Burundi non aveva espressamente rinunciato alla sua immunità le Corti hanno, perciò, correttamente applicato il diritto internazionale, dichiarando inammissibili i gravami della ricorrente. Sul tema Naku c. Lituania e Svezia dell’8/11/16, Stichting Mothers of Srebrenica ed altri c. Olanda del 2013 eSabeh El Leil c. Francia [GC] del 29/6/11. SEZ. V ECIS comma LETTONIA 10 GENNAIO 2019, RIC.12879/09 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO TUTELA DEI DETENUTI PERMESSI . La legge carceraria lettone discrimina i detenuti di sesso maschile. Il ricorrente denuncia come la legge carceraria interna discrimini gli uomini che al contrario delle detenute, sono sottoposti automaticamente a regime di massima sicurezza e custoditi in carceri chiuse . Nello specifico lamenta che gli fu negato il permesso per partecipare al funerale del padre, il quale è generalmente concesso alle detenute. La CEDU concorda sul carattere discriminatorio di questa legge ravvisando una deroga agli artt. 14 ed 8 Cedu in combinato tra loro. Le donne godono di un regime carcerario meno severo e nello specifico non c’è stata alcuna valutazione individuale della proporzionalità di analoghi divieti. Sul tema sez. III della sentenza in esame sulle regole internazionali sui regimi carcerari e sulla tutela dei detenuti Radomilja e altri c. Croazia [GC] del 2018, Khamtokhu e Aksenchik c. Russia [GC] del 2017 e Mastromatteo c. Italia [GC] del 2002. SEZ.III BELLI ED ARQUIER MARTINEZ comma SVIZZERA 11 DICEMBRE 2018, RIcomma 65550/13 PENSIONE D’INVALIDITÀ RIFIUTO LEGATO ALLA RESIDENZA DISCRIMINAZIONE. Giusto e non discriminatorio negare i sussidi a chi non contribuisce al sistema assistenziale interno perché residente altrove. Sono madre e figlia che risiedono in Brasile alla madre fu rifiutata la pensione d’invalidità è sorda dalla nascita perché non residente in Svizzera. La figlia teme che il loro legame molto forte possa incrinarsi se la madre fosse costretta a tornare in patria per ottenere tali benefici. La CEDU ha escluso ogni violazione dell’articolo 14 divieto di discriminazione in combinato con l’articolo 8 Cedu. La legge svizzera che concede sussidi solo ai residenti non osta alla Cedu, tanto più che si tratta di prestazioni non contributive . Ergo l’interesse delle ricorrenti a vivere insieme all’estero e della madre a ricevere la pensione d’invalidità devono soggiacere ai superiori interessi statali di garantire il rispetto della solidarietà assistenziale, anche se le ragioni per le quali la ricorrente disabile non ha contribuito alla previdenza svizzera sono indipendenti dalla sua volontà o dalla sua sfera d’influenza. Sul tema § § .28-44 della sentenza sulle norme e prassi internazionali e sul diritto comparato sul punto Convenzione ILO numero 128/67, Convenzione ONU sui disabili del 2006, Regolamento 883/2004/CE, EU C 2011 283 , Otgon c. Moldavia del 25/10/16 e Sahin c. Germania [GC] del 2003.