RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.I KNOX comma ITALIA 24 GENNAIO 2019, RIC.76577/13 OMICIDIO KERCHER DIRITTO ALLA DIFESA ED ALL’INTERPRETE MALTRATTAMENTI. Il processo alla Knox fu iniquo per la violazione dei suoi diritti alla difesa. Fu implicata nel celebre omicidio Kercher da cui fu assolta dopo una lunga battaglia legale. Questo caso esamina le presunte violazioni della Cedu nel processo penale per calunnia condannata a tre anni di reclusione contro un barista accusato ingiustamente di questo delitto. La CEDU, con un giudizio unanime, ha ravvisato da un lato una deroga all’articolo 3 Cedu sotto il profilo procedurale per l’assenza di un’inchiesta sulle presunte violenze inflitte dai poliziotti scappellotti sulla testa durante la custodia cautelare e l’interrogatorio del 6/11/07, ma dall’altro è esclusa sotto il profilo materiale per assenza di elementi che dimostrino gli asseriti trattamenti degradanti. Riconosciuta anche una violazione dell’articolo 6 sia per l’impossibilità di essere assistita da un legale durante gli interrogatori alle ore 1.45 e 5.45, sia perché l’Italia non ha verificato se l’interprete ha rispettato le garanzie offerte dall’articolo 6 § § . 1 e 3, allorché ha assunto autonomamente un ruolo di mediatrice e materno nei confronti della Knox, suggerendo ipotesi, sì che ha che influenzato la sua esposizione dei fatti e l’esito della procedura penale. Questo difetto iniziale ha comportato l’iniquità del processo. Infondate le censure sul fatto di non essere stata prontamente informata sulle accuse a suo carico. Rispetto agli €.500.000 richiesti, l’Italia dovrà versare €.10.400 per danni morali oltre €.8000 di rimborso spese di lite etc. . Sul tema Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interprete ed alla traduzione nei processi penali, Beuze comma Belgio [GC], Simeonovi comma Bulgaria [GC], nelle rassegne del 9/11/18 e 19/5/17 e Hermi comma Italia [GC] del 2006. Sempre sull’Italia la CEDU nell’odierno caso Cordella ed altri ricomma 54414/13 e 54264/15 relativo alle emissioni nocive dell’Ilva ha riconosciuto una violazione dell’articolo 13 Cedu, perché l’Italia, malgrado il perseverare da anni del grave inquinamento e dei rischi per la salute degli abitanti della zona Taranto e dintorni , non ha tutelato la loro vita privata ed il nostro ordinamento non prevede un rimedio efficace per chiedere la bonifica della zona. SEZ. V DEMJANJUK comma GERMANIA 24 GENNAIO 2019, RIcomma 24247/15 CRIMINI DI GUERRA SHOAH INDENNIZZO DELLE VITTIME CONDANNA ALLE SPESE DI LITE DEGLI EREDI. Imporre agli eredi le spese di lite, per il processo del de cuius per crimini connessi alla Shoah, non viola l’equo processo. I ricorrenti sono gli eredi di John Demjanjuk accusato di essere complice della Shoah e dello sterminio di altri deportati in quanto guardiano del campo di sterminio di Sobibor in Polonia fu accusato di aver partecipato a 20860 omicidi sino al 1943. Nel 2011, con un processo lampo, fu condannato a 5 anni di carcere, ma in pendenza dell’appello innanzi alla Cassazione il reo morì, perciò il processo fu archiviato per il rispetto del principio della presunzione d’innocenza e le spese di lite furono imputate agli eredi, manlevando lo Stato. Questi impugnarono invano la decisione, ma il ricorso fu dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Monaco perché non erano parti del processo penale a carico del defunto. Inutili i ricorsi anche alla Consulta. Le CEDU non ha ravvisato alcuna deroga all’articolo 6 § § . 1 e 2. Infatti la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile il loro ricorso, non ha violato il loro diritto all’accesso alla giustizia non avevano la legittimazione ad agire e ciò nonostante la loro richiesta è stata esaminata ed approfondita. Non c’è stata nemmeno una violazione della presunzione d’innocenza anche se la formula della decisione della Corte di appello può sembrare inopportuna, tuttavia le giurisdizioni interne hanno espressamente esplicato che si basava su sospetti nei confronti dell’accusato, senza, però, racchiudere alcuna constatazione della sua colpevolezza . Sul tema Zubac comma Croazia [GC] del 5/4/18 e Rupp comma Germania del 17/11/15.