RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2019 30, C-310/16 17 GENNAIO 2019. LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE – INTERCETTAZIONI - VALORE PROBATORIO - TUTELA DELLA PRIVACY. Tutela degli interessi finanziari dell’UE – Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Procedimento penale relativo a reati in materia di IVA – Principio di effettività – Valore probatorio delle Intercettazioni telefoniche autorizzate da un’autorità giudiziaria incompetente – Normativa nazionale – Divieto. Gli artt. 325 § . 1 TFUE, 1 § .1, lett. b e 2 § .1 della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’UE, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, , letti alla luce della Carta di Nizza, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali relative a reati in materia di imposta sul valore aggiunto IVA , all’applicazione, da parte del giudice nazionale, di una norma nazionale a tenore della quale devono essere esclusi da un procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l’autorizzazione di cui trattasi sia stata rilasciata da un’autorità giudiziaria incompetente, persino quando solo tali elementi di prova siano atti a dimostrare la commissione dei reati di cui trattasi. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2018 392, 2017 936 e 2015 832 nelle rassegne del 20/7/18 e 25/3/16. È analoga alla EU C 2019 24, C-386/17 del 16/1/19 sull’impossibilità di un giudice di uno Stato membro di rifiutare il riesame ed il riconoscimento di una sentenza, emessa da quello di un altro Stato membro, perché adottata in violazione delle norme sulla litispendenza la pregiudiziale era stata sollevata dalla nostra Cassazione. Si precisi che, nella fattispecie, però, non c’era litispendenza in quanto le domande erano diverse la sentenza italiana riguardava una separazione personale, mentre quella presentata dalla moglie in patria Romania era relativa ad una richiesta di divorzio e di alimenti per sé ed il figlio. EU C 2019 17, C-258/17 15 GENNAIO 2019. LGBT - CONDANNA DEFINITIVA E SANZIONE DISCIPLINARE AD UN DIPENDENTE PUBBLICO - MOLESTIE SU MINORI - DISCRIMINAZIONE BASATA SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE. La decurtazione della pensione per una sanzione disciplinare, divenuta definitiva ante vigenza della Direttiva 2000/78/CE, inflitta ad un ex poliziotto gay è discriminatoria? L’art. 2 Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che esso s’applica, successivamente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva de qua , vale a dire a decorrere dal 3/12/03, agli effetti futuri di un provvedimento disciplinare definitivo, adottato anteriormente all’entrata in vigore della direttiva medesima, con cui sia stato disposto il collocamento a riposo anticipato di un pubblico dipendente, unitamente alla decurtazione del relativo importo della pensione. In questi casi la Direttiva impone al giudice nazionale di riesaminare, per il periodo decorrente dal 3/12/03, non la sanzione disciplinare definitiva con cui è stato disposto il collocamento a riposo anticipato del dipendente pubblico interessato, bensì la decurtazione dell’importo della pensione, al fine di determinare il quantum che sarebbe spettato al medesimo in assenza di qualsiasi discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. In questo caso c’è stata una successione delle leggi vige il divieto di irretroattività e le nuove norme dettate dalla Direttiva devono essere applicate agli effetti futuri percezione della pensione . Inoltre, all’epoca dei fatti, le molestie contro i minori non erano punite allo stesso modo se a perpetrarle erano un gay od un etero od una lesbica in questi ultimi due casi le pene erano più lievi e non era prevista detta riduzione. È palese che vi sia stata una discriminazione basata sull’orientamento sessuale del ricorrente e che la contestata decurtazione era illecita e discriminatoria. Sul tema EU C 2018 734, 2016 897 e 2011 286 nella rassegna del 9/11/18 e nel quotidiano del 28/11/16.