RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V WUNDERLICH comma GERMANIA 10 GENNAIO 2019, RIcomma 18925/15 TUTELA DEI MINORI - FIGLI EDUCATI IN CASA – PERDITA DELLA PATRIA POTESTÀ. Lecito limitare la potestà dei genitori che isolano i figli dalla società educandoli in casa. Una coppia sposata si vide sottrarre i quattro figli che furono affidati ad una casa famiglia per tre settimane dopo che essi si erano rifiutati di mandarli a scuola, preferendo educarli personalmente a casa. Vani tutti i ricorsi. Ad ogni modo, dopo una lunga battaglia legale, avendoli iscritti e mandati a scuola, la famiglia ha potuto riunirsi. La CEDU nell’escludere una violazione dell’art. 8 Cedu sancisce il principio che l’obbligo di frequenza scolastica è nell’interesse dei minori perché favorisce la loro integrazione sociale. L’educazione impartita dai genitori in casa, invece, isola i figli dalla società e mette a rischio la loro integrità psico-fisica è, perciò, un motivo pertinente e sufficiente per revocare temporaneamente la loro patria potestà ed allontanare i bambini da casa per proteggerli. Sul tema RK e AK c. Regno Unito del 30/9/08 e Taplak , Wetjen ed altri c. Germania nella rassegna del 23/3/18. SEZ. I E IV WITKOWSKY comma POLONIA E BRISC comma ROMANIA 13 E 11 DICEMBRE 2018, RIcomma 21497/14 E 26238/10 SEGRETO PROFESSIONALE ED ISTRUTTORIO - VIOLAZIONE - SANZIONI PER GIUDICE ED AVVOCATO - RAPPORTI CON LA STAMPA. L’eccessivo formalismo e la mancata valutazione del quadro generale di una causa ledono la Cedu. Nel primo caso, il ricorrente è un avvocato cui fu impedito d’impugnare, per un eccessivo formalismo procedurale, la sua condanna per aver divulgato informazioni segretate connesse alla sua professione il codice di rito concede un termine di 7 giorni dal deposito della condanna, lui lo propose 65 minuti prima che la stessa fosse depositata. Nell’altro, un procuratore capo fu licenziato per aver rilasciato dichiarazioni alla stampa ed un’intervista ad una TV locale su un’indagine per corruzione. Secondo la giudice titolare dell’inchiesta aveva accusato, diffamandone la reputazione, lei ed altri colleghi giudici, PM e procuratori di aver accettato tangenti per concedere la libertà condizionata ad alcuni condannati. Due membri della commissione disciplinare che deliberò il licenziamento sanzionatorio rilevarono invano come queste dichiarazioni non fossero imputabili al ricorrente, ma al presentatore televisivo. La CEDU, nel primo caso, ha ravvisato una deroga all’art. 6 Cedu se l’esegesi sul termine di impugnazione della condanna non è uniforme, i motivi addotti nella decisione interna cessano di servire la sicurezza giuridica e la buona amministrazione della giustizia, costituendo una sorta di barriera che impedisce al ricorrente di vedere la sua causa esaminata in appello , ostacolandone, così, l’accesso alla giustizia art. 6 § .1 . Nella seconda vertenza, la CEDU concorda con le opinioni dissenzienti dei membri della Commissione disciplinare che ha licenziato il ricorrente si è limitato a svolgere il suo dovere da 5 anni era addetto ai rapporti con la stampa e ad informare la collettività su un processo penale di pubblico interesse, stando attento a non fornire elementi che portassero all’identificazione delle persone coinvolte nell’inchiesta. Le autorità interne si sono focalizzate sulla possibile lesione della reputazione dei giudici e sulla violazione dei rapporti di colleganza, senza tener conto della prassi della CEDU sul punto e che le espressioni diffamatorie erano attribuibili a terzi presentatore . C’è stata quindi un’illegale, sproporzionata ingerenza nella sua libertà d’espressione ex art. 10 Cedu non necessaria in una società democratica. Sul primo tema Frida LCC c. Ucraina dell’8/12/16 e Stanev c. Bulgaria [GC] del 17/1/12. Sul secondo tema Raccomandazione del Consiglio dei Ministri del COE n. 13/03 sulle informazioni rese ai media sui processi penali Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC] del 2017 e Maestri c. Italia [GC] del 2004.