RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GC E SEZ. III MOLLA SALI comma GRECIA ED ARUTYUNON comma RUSSIA 19 E 18 DICEMBRE 2018, RICcomma 20452/14 E 5552/06 DIRITTI SUCCESSORI LEGGE CHE REGOLA LA SUCCESSIONE SHARIA O CODICE CIVILE LIMITI ALLA VENDITA DI UN BENE TUTELA DELLA PROPRIETÀ. Le leggi che impongono oneri eccessivi e/o discriminatori seppure in nome della libertà religiosa violano la Cedu. Nel primo caso il marito della ricorrente, appartenente alla minoranza musulmana comunità della Tracia , la nominò sua unica erede con un testamento notarile, redatto in base al codice civile greco, ma le cognate della vedova lo impugnarono vittoriosamente innanzi alle Corti interne, ottenendo che la successione avvenisse secondo la sharia. Nell’altro il ricorrente fu costretto a svendere la sua auto perché per un errore tecnico era stata inserita, al momento dell’immatricolazione, nella lista delle auto rubate ed è stato impossibile venderla per 27 mesi, sino a quando, dopo una lunga battaglia legale, l’amministrazione lo ha corretto d’ufficio. In entrambi i casi vani i tentativi di essere indennizzati. In entrambi è stato violato l’articolo 1 protocollo 1 nel primo in combinato col divieto di discriminazione ex articolo 14 Cedu . La legge greca ha discriminato la vedova ricorrente nei confronti di altri eredi di greci non musulmani, imponendole contro la sua volontà e quella del marito la sharia all’epoca era l’unica in UE a farlo non hanno potuto invocare e beneficiare del diritto interno sulle successioni come gli altri greci non appartenenti a questa minoranza etnico-religiosa. Inoltre la libertà religiosa non costringe gli Stati ad accordare privilegi alle minoranze religiose, ma se riconosciuti non devono essere applicati in maniera discriminatoria. Tutto ciò costituisce, quindi, non solo una discriminazione, ma è anche un attentato al diritto di libera identificazione, che è di fondamentale importanza nella tutela delle minoranze. Nell’altra vicenda la legge russa ha imposto un’interdizione assoluta ed automatica di procedere alle formalità per l’immatricolazione del veicolo, non consentendo alle autorità interne né di rendersi conto dei propri errori né di ponderare i contrapposti interessi in gioco, sì che il ricorrente, la cui buona fede è incontestabile, non ha potuto vendere liberamente la sua auto, che è stata svalutata ciò è un peso eccessivo a carico dello stesso incompatibile con le esigenze dell’articolo 1 protocollo 1. Sul tema § § .62-83 della GC sulle norme internazionali, comunitarie ed il diritto comparato sulla tutela delle minoranze e soprattutto di quelle religiose, Radomilja ed altri c. Croazia [GC] del 20/3/18, İzzettin Doğan ed altri c. Turchia [GC] nella rassegna del 29/4/16 e Bidzhiyeva c. Russia del 5/10/17 per il secondo caso . SEZ.V DELECOLLE comma FRANCIA 25 OTTOBRE 2018, RIC.37646/13 INTERDETTO, INCAPACE ETcomma AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DIRITTO ALLE NOZZE. Giusto limitare il diritto alle nozze dell’incapace. Il ricorrente, quando aveva 72 anni fu interdetto perché incapace di gestire i propri interessi e fu sottoposto ad un regime di curatela rafforzata. Fu nominato un curatore. Poco dopo nel 2009 espresse il desiderio di sposare la sua compagna ed amica di lunga data, ma la sua curatrice si oppose perché non aveva fatto alcun miglioramento. Si rivolse al Giudice tutelare che confermò il diniego. Vani tutti i ricorsi anche alla Consulta sostiene la lesione della sua autodeterminazione e del suo diritto alle nozze ex articolo 12 Cedu. Nessuna violazione dell’articolo 12 Cedu il matrimonio comporta conseguenze sociali, personali e legali, sì che la sua disciplina e le eventuali restrizioni, purché non ledano gli aspetti sostanziali di questo diritto, sono rimesse alla discrezione dello Stato. Nella fattispecie il diniego è lecito perché volto a proteggere il ricorrente la cui incapacità, anche nell’amministrare il proprio patrimonio, gli impediva di dare pieno e consapevole consenso alle nozze. Sul tema Frasik c. Polonia del 2010 e Christine Goodwin c. Regno Unito [GC] del 2002.