RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASA DI CURA VALLE FIORITA SRL comma ITALIA 13 DICEMBRE 2018, RIC.67944/13 OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN BENE SOCIETARIO - IMPUTAZIONE DELLE SPESE ALLA DITTA - EQUO PROCESSO. L’inattività delle autorità italiane ha leso lo Stato di diritto dura condanna della CEDU. La ricorrente è una ditta proprietaria di un edificio di circa 8000 mq, a Roma, che fu occupato abusivamente da circa 150 persone aderenti al Movimento Lotta per la casa”. Malgrado un’ingiunzione di sfratto del 9/8/13, la società non è riuscita a rientrare in possesso del bene ed, anzi, ha dovuto pagare le bollette per i consumi degli abusivi e le tasse sullo stesso. Non è stato possibile far eseguire lo sfratto perché mancavano le garanzie che il Comune avrebbe ricollocato gli occupanti in altri alloggi. Violato l’articolo 6 § .1 Cedu i motivi di ordine sociale ed il rischio di nuovi disordini potevano giustificare, semmai, un ritardo nell’eseguire detta ingiunzione, non un rifiuto. Infatti la carenza di fondi non giustifica mai un’inottemperanza ad un ordine giudiziario. In questo modo le nostre autorità hanno privato l’articolo 6 di ogni suo effetto utile, attentando allo Stato di diritto fondato sulla preminenza del diritto e della sicurezza dei rapporti giuridici. Avrebbero dovuto tenere conto degli interessi individuali, anche economici, della ricorrente ed adottare in tempi ragionevoli una soluzione soddisfacente, id est attuare misure per eseguire lo sfratto. Riconosciuto un risarcimento per danni morali pari ad € 20.000. Sul tema Matheus c. France del 14/3/04 ed Immobiliare Saffi c. Italia [GC] del 1999. È analoga alla GC Lekic c. Slovenia dell’11/12/18 in cui è stata confermata la sentenza di primo grado del 14/2/17 v. rassegna del 17/2/17 è esclusa la violazione dell’articolo 1 protocollo 1 relativamente al pignoramento dei beni del ricorrente, dipendente ed azionista di una società fallita e radiata dal registro delle imprese, per rifondere i creditori della stessa. SEZ. III ARROZPIDE SARASOLA ED ALTRI comma SPAGNA 23 OTTOBRE 2018, RICcomma 65101/16 +2 PENA CUMULATIVA - CRITERI DI CALCOLO - ESTRADIZIONE - RETROATTIVITÀ DI UN REVIREMENT DELLA CASSAZIONE. Il mancato cumulo delle pene scontate in Francia viola la Cedu. Sono membri dell’ETA che furono condannati per reati commessi in Francia a pene severe. Furono, poi estradati, in Spagna ove furono condannati, secondo il principio del cumulo delle pene, per altri gravi reati ivi commessi. All’epoca le pene espiate in Francia erano cumulabili con quelle scontate in Spagna sino ad una condanna massima di 30 anni, ma nel 2015 con la sentenza della Cass. Pen. SS. UU. 874/2014, la Cassazione mutò il suo precedente orientamento, non consentendo più il cumulo di queste pene. Ad avviso dei ricorrenti, l’applicazione retroattiva di questo nuovo principio ha sensibilmente prolungato la loro pena da 7 a 12 anni in più rispetto alla condanna definitiva . La Corte ha ravvisato solo una deroga all’articolo 6, escludendo quelle agli artt. 5 e 7 nulla poena sine lege Cedu. Infatti le pene inflitte loro non hanno subito alcuna modifica sostanziale a seguito del revirement della S.comma e quelle scontate in Francia erano al massimo di 10 mesi ed in ogni caso la legge interna fissa una condanna massima a 30 anni di reclusione, limite perfettamente rispettato dalle Corti interne. In ogni caso la Consulta ha avuto una condotta contraddittoria ed errata ha rigettato per irricevibilità i ricorsi dei ricorrenti, sostenendo il mancato esaurimento dei rimedi ordinari, quando questi in realtà non esistono e, perciò, si erano rivolti direttamente alla Corte Costituzionale. Infine la decisione è stata notificata oltre il termine mensile per impugnarla ledendo la sicurezza giuridica su cui avevano fatto legittimo affidamento i ricorrenti e violando la certezza del diritto. Sul tema Decisione quadro 2008/675 / GAI sul MAE e lo scambio d’informazioni tra gli Stati membri, Zubac c. Croazia [GC] del 5/4/18 e Del Rio Prada c. Spagna [GC] del 2013.