RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 958, C-328/17 28 NOVEMBRE 2018 PREGIUDIZIALE SOLLEVATA SOLO PER STABILIRE LA SOCCOMBENZA DELLA PARTE INTERESSE AD AGIRE LIMITI CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. Appalti pubblici Diritto di proporre ricorso subordinato alla condizione di aver presentato un’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto. Gli artt. 1 § .3 Direttiva 89/665/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori e 1 § .3 Direttiva 92/13/CEE modificate entrambe dalla direttiva 2007/66/CE , che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente agli operatori economici di proporre un ricorso contro le decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice relative a una procedura d’appalto alla quale essi hanno deciso di non partecipare poiché la normativa applicabile a tale procedura rendeva molto improbabile che fosse loro aggiudicato l’appalto in questione. Tuttavia, spetta al giudice nazionale competente valutare in modo circostanziato, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano il contesto della controversia di cui è investito, se l’applicazione concreta di tale normativa non sia tale da poter ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva degli operatori economici interessati. La pregiudiziale è stata sollevata dal TAR Liguria relativamente all’impugnazione, proposta da due società, di una gara di appalto di trasporto regionale poi annullata. La CGUE rileva che sia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato Italia sia dalla sentenza n. 245/2016 della Corte Costituzionale risulta infatti che un interesse ad agire può essere eccezionalmente riconosciuto a un operatore economico che non ha presentato alcuna offerta, nelle ipotesi in cui si contesti che la gara sia mancata o, specularmente, che sia stata indetta o, ancora, si impugnino clausole del bando immediatamente escludenti, o, infine, clausole che impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati o che rendano impossibile la stessa formulazione dell’offerta . Il giudice di rinvio, alla luce di questa prassi e delle circostanze specifiche del caso, nonchè dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, deve stabilire se l’applicazione delle nostre norme sulla capacità di agire in giudizio possa ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle ricorrenti. Sul tema EU C 2004 93 e 2016 199 nella rassegna dell’8/4/16. EU C 2018 845, C-153/17 18 OTTOBRE 2018 IVA – DETRAZIONE – IMPOSTA ASSOLTA A MONTE LEASING AUTO. Operazioni di locazione con opzione d’acquisto di veicoli – Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti – Nascita e portata del diritto a detrazione – Pro rata di detrazione. Gli artt. 168 e 173 § . 2, lett. c , Direttiva 2006/112/CE sistema comune d’IVA devono essere interpretati nel senso che, da un lato, anche quando le spese generali relative a operazioni di locazione con opzione d’acquisto di beni mobili, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non si riflettono nell’importo dovuto dal cliente a titolo della messa a disposizione del bene in questione, ossia la parte imponibile dell’operazione, ma nell’importo dell’interesse dovuto a titolo della parte finanziamento dell’operazione, ossia la parte esente della stessa, tali spese generali devono comunque essere considerate, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto IVA , come un elemento costitutivo del prezzo di tale messa a disposizione e, dall’altro, gli Stati membri non possono applicare un metodo di ripartizione che non tenga conto del valore iniziale del bene in questione al momento della sua cessione, poiché tale metodo non è atto a garantire una ripartizione più precisa di quella che risulterebbe dall’applicazione del criterio di ripartizione secondo il volume d’affari. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2017 683, 2016 417 e 2014 2056.