RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. III POPOV ED ALTRI comma RUSSIA 27 NOVEMBRE 2018, RIcomma 44560/11 ALLOGGI DI SERVIZIO – MILITARI – DOMICILIO DELLA FAMIGLIA - SFRATTO. Due cuori ed una stanza nel dormitorio illecito sfrattare la famiglia del titolare dell’alloggio di servizio. Il Ministero delle Finanze russo aveva offerto ad un gruppo di agenti di sicurezza una stanza in un immobile dormitorio per l’alloggio per ragioni di servizio non vi avevano la residenza, ma il domicilio temporaneo. Le famiglia che si erano trasferite in tali immobili veniva sfrattate, perché non autorizzate a viverci. Vani i ricorsi. Violato l’articolo 8 Cedu sotto un duplice aspetto il diritto degli agenti alla serenità familiare e quello delle loro mogli ad una casa. La nozione di casa ex articolo 8 quale luogo ove vivere e crescere la propria famiglia comprende, perciò, anche la stanza in un dormitorio, in cui gli agenti, padri e mariti degli sfrattati, vivevano per prestazioni di servizio. Le mogli avevano il diritto al rispetto della loro casa per poter sviluppare la vita familiare assieme ai mariti e figli i titolari dell’alloggio, quindi, hanno visto leso il diritto alla serenità familiare da questo ordine e dallo sfratto sono misure eccessive e costituiscono un’arbitraria e sproporzionata interferenza nella loro vita familiare non necessaria in una società democratica. Sul tema Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC] del 2014 e Ćosić c. Croazia del 15/1/09. SEZ. II MIKAIL TUZUN comma TURCHIA 27 NOVEMBRE 2018, RIcomma 42507/06 INFORTUNIO SUL LAVORO - VIGILE URBANO - INDENNIZZO. Si deve liquidare la somma calcolata dalla CTU, non quella richiesta dalla vittima non può sapere anticipatamente l’entità dei danni subiti. Un vigile urbano veniva investito da un’auto mentre assolveva alle sue mansioni. Chiedeva dunque un risarcimento allo Stato per danni materiali e morali, ma gli veniva negato. Agiva dunque giudizialmente ed il CTU quantificò i danni in misura tripla rispetto a quello che aveva inizialmente chiesto, somma che gli veniva poi concretamente liquidato. Vani i ricorsi per ottenere l’intera e superiore somma quantificata dalla perizia. Violato l’equo processo articolo 6 Cedu le autorità sono state irragionevoli nell’applicare rigide ed eccessivamente formali regole procedurali, rifiutandosi di rivedere la propria decisione dopo l’esito della CTU. In linea di massima la vittima di un sinistro o di altro illecito non è in grado di quantificare a priori l’entità dei danni, che sarà calcolata da apposita perizia. Non solo è illecito liquidare una somma inferiore a quella quantificata dal CTU, ma è un’irrazionale ed eccessiva limitazione all’accesso alla giustizia pretendere da chi agisce per la refusione dei danni di sovrastimare il valore dell’azione risarcitoria e pagare così un importo di tasse giudiziarie e di contributo unificato più elevato del dovuto. Sul tema Tamer Tanrıkulu c. Turchia del 29/11/16. SEZ. IV KONYV-TAR KFT ED ALTRI comma UNGHERIA 16 OTTOBRE 2018, RIcomma 21623/18 MERCATO DEI LIBRI SCOLASTICI - MONOPOLIO DI STATO - CONCORRENZA SLEALE. Il monopolio imposto dallo Stato lede i diritti economici dei distributori di libri scolastici. Le ricorrenti, società che operano nella distribuzione dei testi scolastici, ritengono di essere state danneggiate dall’istituzione di un Monopolio di Stato in questo settore riforme del 2001 e 2012 , sì che, a loro avviso, ciò violava le regole della leale concorrenza avevano subito un forte decremento dei guadagni e perso un’importante fetta del mercato. Violato l’articolo 1 protocollo 1 Cedu il periodo di transizione per il passaggio dal vecchio al nuovo regime di monopolio era esiguo 18 mesi , l’introduzione di procedure ristrette di appalti gestiti dal nuovo organismo monopolista e l’assenza di misure alternative per compensare le perdite economiche delle società che, sino ad allora, si erano occupate della distribuzione dei libri di testo scolastici, hanno imposto alle ditte ricorrenti un peso ingiusto ed eccessivo dato che le avevano private della loro clientela le scuole . Sul tema Škorjanec v. Croatia del 2017, Vekony c. Ungheria del 2015 e Sejdovic c. Italia [GC] del 2006.