RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II PULFER comma ALBANIA 20 NOVEMBRE 2018, RIcomma 31959/13 VIOLENZA SULLE DONNE - MOLESTIE TELEFONICHE - TENTATO FEMMINICIDIO - AMNISTIA - CARENZA DI TUTELA DALLO STATO - TORTURA. L’amnistia estingue il reato, ma non le responsabilità dello Stato per non aver protetto la vittima di violenze. La ricorrente ed il marito acquistarono una casa da S.N., che la occupava illegalmente, ma la cui posizione fu regolarizzata successivamente. Questo ultimo l’aggredì a più riprese, procurandole lesioni e cercando di strangolarla.La perseguitò anche con telefonate moleste e minacciose. Presentò 5 denunce, ma rimasero inascoltate e le accuse di lesioni furono archiviate, in quanto l’aggressore beneficiò di un’amnistia generale approvata, un mese prima, dal Parlamento. Violato l’articolo 3 Cedu assorbite le doglianze sulla deroga all’articolo 8 la violenza è sempre una tortura, un trattamento degradante perché instilla nella vittima sentimenti di angoscia, insicurezza, stress e le lesioni subite le hanno impedito di lavorare per 9 giorni. Lo Stato ha obblighi positivi di protezione e cura e deve, da un lato, adottare deterrenti contro il crimine e, dall’altro, punire i colpevoli. L’amnistia generale ha vanificato questi due fini perché, estinguendo i reati, ha portato alla chiusura delle indagini, all’archiviazione delle denunce, lasciando, de facto, impunito l’aggressore. Sul tema Valiulienė c. Lituania del 26/3/13 e Beganović c. Croazia del 25/6/09 è identica al caso Talpis c. Italia nel quotidiano del 2/3/17 cui si rinvia in toto per ogni ulteriore approfondimento. SEZZ.II E I ENDURAN ED EM EXPORT DIS TIC A.S. comma TURCHIA E LEOSKATOS comma GRECIA 20 NOVEMBRE E 4 OTTOBRE 2018, RIcomma 25707/05 +1 E 30958/13 PERQUISIZIONI - LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE - TUTELA DELLA PRIVACY - SEGRETO PROFESSIONALE - TUTELA DELLA PROFESSIONE FORENSE. L’ignorantia legis della vicina non excusat la perquisizione dello studio di un legale, ma la presenza dell’interessato sana ogni vizio. Nel primo caso i ricorrenti sono una ditta ed il suo presidente che furono processati e condannati ad un’esosa multa per irregolarità contabili e frodi fiscali emerse dai documenti sequestrati durante un controllo fiscale, unica prova su cui si è basata la condanna. Nell’altro lo studio di un avvocato, sospettato di aver commesso un crimine, fu perquisito dalla polizia e dal Procuratore aggiunto per 12 giorni alla sola presenza di una vicina di casa, priva di conoscenze giuridiche unica variante rispetto agli altri casi analoghi già esaminati sinora . Furono sequestrati centinaia di documenti ed i pc dello studio. La CEDU è giunta a conclusioni dicotomiche. Nel primo caso non ha ravvisato deroghe all’articolo 8 Cedu la perquisizione ed il sequestro sono avvenuti nel rispetto delle norme, anche procedurali, interne. Le autorità nazionali, nella loro discrezionalità, hanno attuato un giusto equilibrio tra la tutela della privacy dei ricorrenti ed il fine legittimo di contrastare la lotta all’evasione fiscale era avvenuta sulla scorta di un regolare mandato in loro presenza, con l’assistenza del legale della società. Hanno, perciò, potuto sollevare le dovute obiezioni con gli ispettori e tutelare da subito i loro diritti. Nell’altra vicenda, invece, c’è stata una chiara violazione dell’articolo 8, perché la lunga perquisizione presso lo studio del legale ricorrente, in assenza dello stesso o di un suo collega, costituisce un’ingerenza nei suoi diritti non c’è alcun ragionevole fondamento legale, né ha perseguito fini legittimi prevenzione di reati penali compatibili con l’interesse, in una società democratica, a garantire il rispetto del domicilio. Nella fattispecie non sono state rispettate nemmeno le guarentigie di cui gode la professione forense né il segreto professionale la vicina, seppure teste indipendente, non aveva competenze legali e non poteva distinguere tra i documenti quali fossero sequestrabili e quali no, perché erano fascicoli sui clienti, coperti da segreto. Sul tema Centro Europa 7 Srl e Di Stefano c. Italia [GC] del 2012, Sérvulo & amp Associados - Sociedade de Advogados, RL e altri c. Portogallo del 3/9/15, Modestou c. Grecia del 16/3/17 e Bivolaru c. Romania numero 2 del 2/10/18 sulle intercettazioni che hanno portato alla condanna per pedofilia il leader di una setta.