RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GC NALVANYY comma RUSSIA 15 NOVEMBRE 2018, RICcomma 29580/12 + 4 DIRITTO A MANIFESTARE CONTRO IL REGIME - LIBERTÀ DI RIUNIONE - SANZIONI PUNITIVE. Gli arresti ed i processi subiti dal noto attivista erano volti a soffocare il pluralismo politico in violazione della Cedu. Si tratta delle note vicissitudini giudiziarie di un avvocato, blogger ed attivista strenuo oppositore del Presidente Putin è stato arrestato sette volte, trattenuto a lungo in custodia cautelare e condannato per asserite manifestazioni non autorizzate. La GC ha confermato in toto la sentenza di primo grado meglio descritta nella rassegna del 3/2/17 violazione degli articolo 5 § .1, 6 § .1 e 11 ed ha ravvisato una deroga all’articolo 18 limiti all’uso di restrizioni dei diritti in combinato con queste disposizioni, essendone una diretta conseguenza della loro violazione. Infatti per la CEDU tutti i limiti alla sua libertà di manifestazione e gli arresti hanno un chiaro movente politico, visto che il ricorrente è uno strenuo oppositore del regime e sono volti ad affossare il pluralismo politico, cosa inaccettabile in una società democratica. Riconosciuto un ricco indennizzo. Sul tema Simeonovi c. Bulgaria [GC] nella rassegna del 19/5/17 e Scozzari e Giunta c. Italia [GC] del 2000. SEZZ. III E II ARZHIYEVA E TZADAYEV comma RUSSIA E MUSA TAHARN comma TURCHIA 13 NOVEMBRE E 23 OTTOBRE 2018, RICcomma 66590, 3773/10 E 12055/17 SOCCOMBENZA - CONDANNA ALLE SPESE DI LITE ANCHE DELLA PARTE VITTORIOSA - SPESE DI LITE NON DOVUTE. È iniquo far pagare le spese di lite alla parte vincitrice e/o per le carenze delle autorità adite. Nel primo caso i ricorrenti hanno dovuto sopportare inutili spese per vani ricorsi volti ad ottenere un indennizzo per la distruzione dei loro beni casa etc. durante il conflitto in Cecenia la Commissione incaricata è rimasta inerte ed è stata più volte sospesa. Nell’altra vicenda il ricorrente contesta la sua parziale soccombenza alle spese malgrado fosse la parte vincente di una lite con la PA riconoscimento di un equo indennizzo per l’esproprio di un suo bene . Violato l’articolo 1 protocollo 1 Cedu in entrambi i casi. Nel primo c’è una palese responsabilità dello Stato per non essersi attivato per far indennizzare le vittime di un’operazione dell’antiterrorismo la Commissione delegata a stanziare i risarcimenti è rimasta inerte e nell’impossibilità di lavorare. Infatti non ha esaminato le prove prodotte dai ricorrenti, non ne ha cercate altre, non ha individuato il colpevole dei danni e si è limitata a congelare” le varie posizioni. Ha creato un ostacolo amministrativo che ha impedito il loro risarcimento per i danni subiti e li ha costretti ad ulteriori vani esborsi per ottenere quanto dovuto un’altra azione risarcitoria è tuttora pendente . Questa mancanza amministrativa ha portato i ricorrenti, cui non erano imputabili questi ritardi, a fare un legittimo affidamento sull’indennizzo che non hanno ricevuto, sì che sono stati lesi i loro diritti economici. Nell’altro caso la CEDU rileva che l’onere dello Stato di indennizzare l’espropriato e quello della parte di saldare le spese di lite sono distinti, avendo una base legale e presupposti ben diversi, perciò non possono essere messi sullo stesso piano. Nella fattispecie la compensazione delle spese e la parziale soccombenza del ricorrente, parte vittoriosa, non costituiscono un giusto equilibrio tra i contrapposti interessi, dato che si giunge al paradosso che lo Stato con una mano dà e con l’altra toglie al cittadino che fa valere un suo diritto infatti la condanna alle spese ha comportato che il ricorrente incassasse solo il 40% di quanto gli spettava. In questo modo ha subito una grave ingerenza ed una lesione dei suoi diritti economici ed alla proprietà privata. Sul tema Malysh e altri c. Russia dell’11/2/10 e Kopecký c. Slovacchia [GC] del 2004 Cindrić e Bešlić c. Croazia del 6/9/16 e Beyeler c. Italia [GC] del 2001. È analoga al caso Togrul c. Bulgaria del 15/11/18 in cui le autorità doganali hanno sequestrato sia la somma non dichiarata dal ricorrente ai controlli di frontiera che quella regolarmente denunciata. Sempre sulla tutela della proprietà si veda il caso Sagan c. Ucraina del 23/10/18 in cui la CEDU ha ritenuto che l’ispezione di un appartamento, dato in comodato gratuito ad un dipendente, che lo occupava abusivamente essendosi licenziato, in assenza di un ordine giudiziario o di comprovati motivi di urgenza viola la privacy e la serenità familiare articolo 8 Cedu di questo ultimo.