RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 859, C-331/17 25 OTTOBRE 2018 TUTELA DEL LAVORO LOTTA AL PRECARIATO FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE ITALIA. Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Normativa nazionale che esclude l’applicazione di tali misure nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche. La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in allegato alla direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore. La pregiudiziale è stata sollevata dalla Corte di appello di Roma nell’ambito di un’azione civile, promossa nel 2012 da una tersicorea di fila dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, volta a convertire il proprio contratto a tempo determinato anni 2007-2011 in tempo indeterminato. Contestava la compatibilità dell’art. 23 L. 100/10 col diritto dell’UE in applicazione dei principi già enunciati sul punto dalla EU C 2015 128 relativa, però, ad analoghe norme lussemburghesi . La CGUE ribadisce che l’accordo quadro non impone agli Stati di trasformare i contratti a tempo determinato in indeterminato, bensì li obbliga ad adottare misure contro la precarizzazione e l’abuso degli stessi devono avere un carattere sufficientemente effettivo, dissuasivo e proporzionato per garantirne l’applicazione. Orbene il nostro diritto tutela i lavoratori indipendentemente se impiegati nei settori pubblico, sotto cui sussumere le fondazioni lirico-sinfoniche o privato. Nella fattispecie non c’erano ragioni tali da giustificare la successione dei contestati contratti sostituzione di personale, necessità provvisorie, obiettivi di sviluppo della cultura italiana e di salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano etc. , atteso che le difficoltà di bilancio sono irrilevanti a tali fini. In ogni caso anche se non vi fossero norme specifiche per sanzionare l’abusivo ricorso a questi contratti, il nostro ordinamento sul lavoro prevede l’invocata conversione in posti fissi dopo un certo numero di rinnovi e di durata del contratto a tempo determinato. Sul tema EU C 2018 166 e EU C 2016 679 e 680 nelle rassegne del 9/3/18 e 16/9/16. EU C 2018 854, C-595/17 24 OTTOBRE 2018 BRUXELLES I CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTROVERSIE TRA DISTRIBUTORE E PRODUTTORE. Clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta in un contratto di distribuzione – Azione risarcitoria del distributore per violazione dell’art. 102 TFUE da parte del fornitore. L’art. 23 Regolamento CE n. 44/2001 c.d. Bruxelles I , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che l’applicazione ad un’azione di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex art. 102 TFUE, di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nel contratto concluso inter partes non è esclusa per il solo motivo che la clausola stessa non faccia espresso riferimento alle controversie vertenti sulla responsabilità per violazione del diritto della concorrenza. Questa clausola, poi, non è subordinata al previo accertamento, da parte di un’autorità nazionale o europea, di una violazione del diritto della concorrenza. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalla EU C 2015 335 nella rassegna del 22/5/15.