RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 841, C-149/17 18 OTTOBRE 2018 TUTELA DEL COPYRIGHT P2P ILLECITO COMMESSO DA TERZO PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELL’IP DEL PC. Risarcimento in caso di condivisione di file in violazione del diritto d’autore– Connessione internet accessibile ai familiari del titolare– Esclusione della responsabilità del titolare, senza che sia necessario precisare la natura dell’utilizzo della connessione da parte del familiare . L’art. 8 § § . 1 e 2 Direttiva 2001/29/CE armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione in combinato disposto con l’art. 3 § .1 della stessa, da un lato, e l’art. 3 § .2 Direttiva 2004/48/CE rispetto dei diritti di proprietà intellettuale , dall’altro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata dal giudice nazionale competente, in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi almeno un suo familiare che avesse la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura dell’utilizzo che quest’ultimo ne abbia fatto. Infatti i titolari del copyright e dei diritti connessidevono disporre di una forma di ricorso effettivo o di strumenti che consentano alle autorità giurisdizionali competenti di ordinare la comunicazione delle informazioni atte a rendere possibile l’accertamento della violazione della loro proprietà intellettuale nonché l’identificazione dell’autore di quest’ultima. La legge tedesca, perciò, non attua un equo bilanciamento tra la tutela dei diritti dei titolari del copyright anche ad un rimedio effettivo e quella della privacy del familiare dell’intestatario della connessione ad internet non esiste nemmeno un’azione per chiedere di acclarare la responsabilità civile di detto titolare né che lo obblighi a fornire i dati sul familiare che ha leso l’altrui diritto d’autore. Sul tema EU C 2015 485 e 2016 689 nel quotidiano del 16/9/16. EU C 2018 835,C-393/18 PPU 17 OTTOBRE 2018 PROCEDIMENTO D’URGENZA INNANZI ALLA CGUE RESPONSABILITÀ GENITORIALE COPPIE MISTE TUTELA DEL MINORE. Nozione di residenza abituale del minore”– Necessità di una presenza fisica– Trattenimento della madre e del minore in un paese terzo contro la volontà della madre– Violazione dei diritti fondamentali della madre e del minore. L’art. 8 § .1 Regolamento CE , relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, deve essere interpretato nel senso che un minore deve essere stato fisicamente presente in uno Stato membro perché possa essere considerato come residente abitualmente in questo Stato, ai sensi della disposizione sopra citata. Anche a supporle dimostrate, circostanze quali quelle in discussione nel procedimento principale, ossia, da un lato, la coercizione esercitata dal padre sulla madre, da cui è derivato come conseguenza che la madre ha partorito la loro figlia comune in uno Stato terzo e ivi risiede con tale minore sin dalla nascita di quest’ultima, e, dall’altro, la lesione dei diritti fondamentali della madre o della minore, non hanno alcuna incidenza al riguardo. Nella fattispecie si tratta di una coppia mista il marito/padre è un cittadino britannico, la moglie/madre e la figlia di pochi mesi all’epoca dei fatti sono bengalesi . I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2018 513 e 2017 118 nelle rassegne del 17/2/17 e 29/6/18.