RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V THIAM comma FRANCIA 18 OTTOBRE 2018, RIcomma 80018/12 PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COSTITUITO PARTE CIVILE EQUO PROCESSO PENALE. La costituzione di parte civile di un Capo di Stato non viola l’equo processo. Il ricorrente lamenta una carenza d’imparzialità delle Corti che lo hanno condannato per vari capi d’accusa frode, associazione a delinquere, falso etc. ed una lesione del principio della parità delle armi, dato che l’allora Presidente Sarkozy si era costituito parte civile nel processo penale a suo carico. La banda di cui faceva parte il ricorrente aveva usato conti bancari di terzi, tra cui quello del Presidente, per l’apertura di diverse linee telefoniche, l’acquisto di cellulari ed il saldo dei relativi abbonamenti. Nessuna violazione dell’art. 6 Cedu, poiché la costituzione di parte civile di Sarkozy non ha comportato alcuno squilibrio nello svolgimento della procedura penale né nell’esercizio e nella tutela dei diritti delle parti. In ogni caso la partecipazione ad un giudizio di chi ricopre un ruolo istituzionale nella carriera dei giudici, come nel nostro caso, può far sorgere legittimi dubbi sulla loro indipendenza ed imparzialità nella fattispecie sono stati fugati ed è stato ritenuto lecito l’operato di quelli che hanno condannato il ricorrente alla luce delle circostanze specifiche della vicenda, delle modalità di nomina e di retribuzione dei giudici. Sul tema Carta europea sullo status dei giudicidel 1998, Parere numero 10/2007 del Consiglio consultivo dei giudici europei CCJE del COE, dossiers e pareri della Commissione di Venezia sui tribunali e giudici CDL-PI 2015 001 , Baka c. Ungheria [GC] del 2016, Schatschaschwili c. Germania [GC] del 15/12/15 e Perna c. Italia [GC] del 2003. SEZ.IV LINGURAR ED ALTRI comma ROMANIA 16 OTTOBRE 2018, RIC.5886/15 ROM DISCRIMINAZIONE BASATA SULL’ETNIA PERQUISIZIONI PRIVACY. La brutalità della polizia e le carenze dell’inchiesta sull’accaduto violano la Cedu. I residenti nella comunità Pata Rat di etnia Rom lamentavano di essere stati oggetto di ripetute ispezioni e di rastrellamenti da parte della polizia, insospettita per l’aumento dei furti nella zona ove era sita la comunità. In effetti durante la perquisizione furono rinvenuti diversi oggetti rubati. Lamentano che durante le ispezioni del 5 e 8/11/05 alcuni di loro furono feriti, maltrattati, diversi loro beni furono distrutti od incendiati e subirono gravi offese verbali dagli agenti. I ricorsi contro queste asserite condotte furono vani. Violati l’art. 3 da solo ed in combinato con l’art. 14 divieto di discriminazione Cedu, sotto il suo profilo procedurale. La CEDU ha ritenuto che l’uso eccessivo della violenza e la brutalità gratuita degli agenti che hanno eseguito queste operazioni di polizia, seppure prive di una connotazione razzista, abbia ispirato nelle vittime sentimenti di paura, inferiorità ed ansia volti ad umiliarle ed avvilirle. L’inchiesta sull’uso eccessivo della forza, partita dalla denuncia di uno di loro, è durata oltre 8 anni e le autorità non hanno sufficientemente approfondito le accuse di razzismo sollevate dai ricorrenti. Sul tema Vučković ed altri c. Serbia [GC] del 2014, Ciorcan ed altri c. Romania del 27/1/15 e Radomilja c. Croazia [GC] del 2018 .