RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 809, C-191/17 4 OTTOBRE 2018 TUTELA DEI CONSUMATORI - BANCA ONLINE - NOZIONE DI CONTO DI PAGAMENTO. Servizi di pagamento nel mercato interno – Eventuale inclusione di un conto di risparmio che consente al suo utente di effettuare versamenti e prelievi attraverso un conto corrente aperto a suo nome. L’art. 4 punto 14 Direttiva 2007/64/CE dev’essere interpretato nel senso che nella nozione di conto di pagamento non rientra il conto di risparmio che consente di esigere a vista somme depositate e a partire dal quale le operazioni di versamento e di prelievo possono essere effettuate soltanto attraverso un conto corrente. Questa norma, infatti, definisce il conto di pagamento come un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento . E più precisamente quello in cui il titolare può versare e prelevare fondi, eseguire operazioni di pagamento, compresi i bonifici, verso terzi e viceversa tutte le operazioni si svolgono direttamente da e sul conto in questione. Ergo il conto di risparmio, aperto in una e-bank, che consente di esigere a vista somme depositate e a partire dal quale le operazioni di versamento e di prelievo possono essere effettuate soltanto attraverso un conto corrente di appoggio, palesemente esula da questa definizione. Sul tema EU C 2016 880 e 2015 522 nella rassegna del 4/9/15. Analoga all’odierna EU C 2018 807, C-571/16 sui criteri, nell’ambito dei crac finanziari delle banche, per accertare l’indisponibilità dei depositi e promuovere le azioni risarcitorie dei clienti contro lo Stato per la sua responsabilità nella violazione delle norme dell’UE sul sistema di garanzia dei depositi. EU C 2018 805, C-337/17 4 OTTOBRE 2018 BRUXELLES 1 BIS – CONTRATTI - FORO DELL’AZIONE REVOCATORIA. Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenze speciali – Nozione di materia contrattuale” – Azione pauliana. In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, un’azione pauliana, mediante la quale il titolare di diritti di credito derivanti da un contratto chiede che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto, asseritamente pregiudizievole ai suoi diritti, con cui il suo debitore ha ceduto un bene ad un terzo, rientra nella norma sulla competenza internazionale di cui all’art. 7, punto 1, lett. a Regolamento UE n. 1215/2012 Bruxelles 1 bis , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La pregiudiziale è sorta in seno all’azione revocatoria promossa da una ditta, stabilita in Polonia contro una società, cui la sua debitrice aveva ceduto beni, sottraendoli alla massa passiva. Questa ditta aveva siglato con la ricorrente ed altre imprese contratti di subappalto, ma poi era stata inadempiente e la ricorrente, per la responsabilità solidale dell’investitore, aveva dovuto saldare i suoi debiti con le altre subappaltatrici, chiedendone invano il rimborso. In base a questo contratto, ex art. 7 competenze speciali in materia contrattuale , si desume che la revocatoria dovrà essere decisa in Polonia luogo di esecuzione dei lavori pattuiti . Infatti in esso si individua quale foro competente il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio [] in quanto un siffatto foro soddisfa, alla luce della natura contrattuale delle relazioni tra il creditore e il debitore, sia il requisito di certezza del diritto e di prevedibilità sia l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia . Sul tema EU C 2018 160 e 2016 559 nella rassegna del 22/7/16. Analoga alle odierna EU C 2018 806, C-379/17 sul fatto se, ex art. 38 Bruxelles 1 Regolamento 44/2001 , il termine di prescrizione di un titolo esecutivo, vigente nello Stato che lo ha emesso, sia opponibile anche allo Stato che lo ha riconosciuto e reso esecutivo sul suo territorio fattispecie relativa ad un’ordinanza di sequestro conservativo, nell’ambito di un’esecuzione ipotecaria, promossa da una ditta italiana contro un cittadino tedesco, emessa dal Tribunale di Gorizia e resa esecutiva in Germania, luogo in cui erano siti i beni da pignorare .