RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 772, C-513/17 26 SETTEMBRE 2018 POTERI SANZIONATORI DELLO STATO - TRASPORTO SU STRADA - SANZIONI AD IMPRESE PER ILLECITI AMMINISTRATIVI. Sanzione amministrativa per un reato commesso nel territorio dello Stato membro della sede di una società, inflitto dalle autorità competenti di un altro Stato membro in cui è stata accertata l'infrazione. L’art. 19, § . 2, comma 1, Regolamento CE n. 561/2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza direttamente le autorità competenti di uno Stato membro a infliggere una sanzione a un’impresa o a un suo dirigente per un’infrazione a tale regolamento, constatata sul suo territorio e non ancora sanzionata, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro nel quale tale impresa ha sede. Infatti l’art. 19 prevede espressamente la possibilità d’infliggere una sanzione anche se l’illecito è commesso in altro Stato dell’UE o terzo la ratio di queste norme è garantire la sicurezza stradale in generale. Sul tema EU C 2016 420 nella rassegna del 4/11/16. È analoga alle odierne EU C 2018 773 e 774, C-99 e 98/17 P sul controllo giurisdizionale del Tribunale dell’UE relativamente a ricorsi su multe inflitte dalla Commissione ad alcune note società di prodotti tecnologici per l’intesa sui prezzi dei chip per carte SIM, bancarie, per i passaporti, carte d’identità elettroniche, per la TV etc. . EU C 2018 639, C-521/17 7 AGOSTO 2018 TUTELA DEL COPYRIGHT - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DI UN’ORGANIZZAZIONE DI RAPPRESENTANZA COLLETTIVA DI TITOLARI DI MARCHI. Responsabilità di un prestatore di servizi di locazione e registrazione di indirizzi IP che consentono di utilizzare anonimamente nomi di dominio e siti Internet. L’art. 4 lett. c Direttiva 2004/48/CE rispetto dei diritti di proprietà intellettuale deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere ad un organo di rappresentanza collettiva di titolari di marchi, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la legittimazione a chiedere, in nome proprio, l’applicazione dei mezzi di ricorso previsti da tale direttiva per proteggere i diritti di tali titolari nonché la legittimazione ad agire in giudizio, in nome proprio, al fine di far valere tali diritti, a condizione che il suddetto organo sia considerato dalla normativa nazionale come avente un interesse diretto alla difesa di tali diritti e che tale normativa gli consenta di agire in giudizio a tal fine, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Gli artt. 12-14 Direttiva 2000/31/CE c.d. Direttiva sul commercio elettronico devono essere interpretati nel senso che le limitazioni di responsabilità che essi prevedono sono applicabili al prestatore di un servizio di locazione e di registrazione di indirizzi IP che consente di utilizzare anonimamente nomi di dominio Internet, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, purché tale servizio rientri in una delle categorie di servizi previste in tali articoli e soddisfi l’insieme delle condizioni corrispondenti, in quanto l’attività di tale prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detto prestatore non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate dai suoi clienti, ed egli non svolga un ruolo attivo, permettendo a questi ultimi di ottimizzare la loro attività di vendita online, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2010 159, 2011 474 e 2016 689 nel quotidiano del 16/9/16.