RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 631, C-122/17 7 AGOSTO 2018 RCA TERZI TRASPORTATI SU UN FURGONE PRIVO DI POSTI FISSI ONERE D’INDENNIZZO. Responsabilità in caso di danni alla persona causati a qualsiasi passeggero diverso dal conducente – Assicurazione obbligatoria – Effetto diretto delle direttive – Obbligo di disapplicare una normativa nazionale contraria a una direttiva – Disapplicazione di una clausola contrattuale contraria a una direttiva. Il diritto dell’UE, in particolare l’art. 288 TFUE, dev’essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra singoli, che si trovi nell’impossibilità di interpretare le disposizioni del suo diritto nazionale contrarie ad una disposizione di una direttiva che soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto in un senso conforme a quest’ultima disposizione, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’UE, a disapplicare tali disposizioni nazionali nonché una clausola contenuta, conformemente a queste ultime, in un contratto di assicurazione. In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’UE o la persona surrogata nei diritti di tale parte potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19/11/91, Francovich e a. C-6/90 e C-9/90, EU C 1991 428 , per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito. Infatti il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva solo laddove quest’ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all’autorità o al controllo dello Stato o a cui sia stato demandato da uno Stato membro l’assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli . Sinora la prassi citata nella rassegnata sentenza dalla CGUE si riferiva alla disapplicazione di regole tecniche nazionali adottate in violazione degli obblighi derivanti dalla Direttiva 83/189/CE, perciò, al contrario della fattispecie fondata sull’onere dell’assicurazione di risarcire i danni ex RCA, non era opponibile la giurisprudenza sulla mancanza d’invocabilità, tra singoli, di una direttiva non trasposta o trasposta erroneamente. Sul tema EU C 2010 21, 2014 2, 2017 745 e 2016 278 nelle rassegne dell’1/12/17 e 22/8/16. EU C 2018 601, C-679/16 25 LUGLIO 2018 PREVIDENZA SOCIALE ASSISTENZA PERSONALE AL DISABILE DIRITTO ALLO STUDIO ALL’ESTERO. Cittadinanza dell’Unione e libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri artt. 20 e 21 TFUE – Previdenza sociale Assistenza sociale – Prestazioni di malattia – Servizi per le persone con disabilità – Obbligo spettante al comune di uno Stato membro di fornire a uno dei suoi residenti l’assistenza personale prevista dalla normativa nazionale durante gli studi superiori effettuati da tale residente in un altro Stato membro. L’art. 3, paragrafo 1, lett. a , regolamento CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento CE n. 988/2009, deve essere interpretato nel senso che una prestazione come l’assistenza personale di cui al procedimento principale, consistente in particolare nella copertura dei costi generati dalle attività quotidiane di una persona affetta da disabilità grave, allo scopo di consentire a tale persona, inattiva dal punto di vista economico, di proseguire gli studi superiori, non rientra nella nozione di prestazione di malattia ai sensi di tale disposizione ed è, quindi, esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento. Gli artt. 20 e 21 TFUE ostano a che a un residente di uno Stato membro affetto da disabilità grave venga negata, dal suo comune di residenza, una prestazione come l’assistenza personale di cui al procedimento principale, per il motivo che egli soggiorna in un altro Stato membro al fine di ivi proseguire gli studi superiori. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2011 500, 2015 118 e 2016 401 nelle rassegne del 13/5/15 e 1/9/16.