RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. III IBRAGIM IBRAGIMOV ED ALTRI E SAVVA TERENTYEV comma RUSSIA 28 AGOSTO 2018, RICcomma 1413/08,28621/11 E 10692/09 LOTTA ALL’ESTREMISMO ISLAMICO - INCITAMENTO ALL’ODIO - LIBERTÀ D’ESPRESSIONE. Chi è accusato d’incitamento all’odio deve essere messo nelle condizioni di difendersi. Il primo caso è identico alla CEDU Fondation Zhera ed altri c. Turchia nella rassegna del 13/7/18 le autorità interne avevano interdetto la pubblicazione e la diffusione di opere di un’associazione culturale islamica ispirata a Siad Nursi perché incitavano all’odio e diffondevano l’estremismo islamico. Nel secondo, un giornalista di una testata di opposizione al regime interno, dopo un perquisizione della sede della stessa, pubblicò sul suo blog un editoriale in cui diffamava gli agenti ed auspicava che in ogni città russa ci dovrebbe essere un forno come ad Auschwitz per bruciare i poliziotti corrotti . Violato l’art. 10 Cedu in entrambi i casi e per le stesse ragioni la censura totale delle opere e la condanna penale del cronista sono atti contrari ad una società democratica perché inflitti in assenza di motivi sufficienti e pertinenti. Infatti le Corti interne non hanno tenuto conto del contesto generale in cui si erano verificati i fatti contestati, limitandosi a motivazioni generiche e nella prima fattispecie a sottoscrivere le conclusioni di una perizia psico-linguistica dei testi senza fare alcuna valutazione del caso che hanno impedito ai ricorrenti la parità delle armi ed un’adeguata difesa. Nel primo caso, pur affermandosi la supremazia dei musulmani sui fedeli delle altre religioni, non sono state usate argomentazioni basate su precetti religiosi né termini offensivi e discriminatori né sono stati ridicolizzati gli altri fedeli non è stato dimostrato che le censurate opere potessero causare violenze o conflitti interreligiosi e, del resto, erano liberamente disponibili online ed accessibili in altri paesi. Nell’altro si trattava di un mero sfogo contro quelli che considerava comportamenti illeciti della polizia ed il blog aveva un basso impatto sul pubblico. L’uso di un linguaggio offensivo e scioccante non è di per sé un motivo sufficiente e pertinente per legittimare la condanna dell’autore. Sul tema Magyar Helsinki Bizottság v. Ungheria[GC], Delfi AS c. Estonia [GC] e Morice c. Francia [GC] nei quotidiani del 10/11/16, 16/6/15 e nella rassegna del 24/4/15. SEZ. IV SAMORJIAI comma UNGHERIA 28 AGOSTO 2018, RIcomma 60934/13 EQUO PROCESSO - INCOMPATIBILITÀ DELLE NORME INTERNE CON IL DIRITTO DELL’UE - RINVIO ALLA CGUE. Il rifiuto di sollevare una pregiudiziale innanzi alla CGUE non è un atto di per sé arbitrario. Il ricorrente si lamenta dell’eccessiva durata delle procedure avviate al fine di richiedere l’adeguamento della sua pensione al diritto comunitario dopo l’adesione del suo paese all’UE. Lamenta anche il rifiuto delle Corti interne di sollevare una pregiudiziale presso la CGUE, la mancata ottemperanza alle norme dell’UE sulla sicurezza sociale e l’assenza di motivazione delle decisioni di rigetto delle sue istanze in ogni ordine e grado. La CEDU ha ravvisato una deroga all’art. 6 Cedu solo per l’irragionevole durata delle procedure. Infatti il rifiuto di adire la CGUE e la mancanza di motivazione di questa decisione non sono atti arbitrari, atteso che il ricorrente non lo aveva richiesto allo stadio pertinente della procedura e che le Corti interne avevano escluso un’incompatibilità tra i diritti ungherese e comunitario. La materia a livello europeo è regolata dagli artt. 267 TFUE e 94 § .6 Regolamento 1408/71 / CEE sul regime di sicurezza sociale dei migranti interni. Sul tema Gazsó c. Ungheria del 16/7/15 e Dhahbi c. Italia dell’8/4/14 EU C 2017 209 e 2015 564. Sempre sulla giustizia lumaca” e sull’equo indennizzo si vedano Enghelhardt, Balogh ed altri c. Slovacchia del 31/8/18.