RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 643, C-96/16 E 94/17 7 AGOSTO 2018 TUTELA DEI CONSUMATORI CLAUSOLE SUL CALCOLO DEGLI INTERESSI MORATORI VESSATORIETÀ. Cessione di credito – Contratto di mutuo concluso con un consumatore – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori – Conseguenze di tale carattere. La direttiva 93/13/CEE clausole abusive nei contratti stipulati con i consumato è inapplicabile ad una pratica messa in atto da un professionista consistente nel cedere o nell’acquistare un credito detenuto nei confronti di un consumatore, senza che la possibilità di una cessione siffatta sia prevista dal contratto di mutuo concluso con tale consumatore, senza che quest’ultimo sia stato previamente informato di detta cessione o abbia prestato il proprio consenso alla stessa, e senza che al predetto consumatore venga offerta la possibilità di riscattare il proprio debito e dunque di estinguerlo, rimborsando al cessionario il prezzo che questi ha versato a titolo della suddetta cessione, maggiorato dei costi, degli interessi e delle spese applicabili. Non è applicabile alle norme interne che disciplinano tale possibilità di riscatto e regolamentino il subentro del cessionario al cedente nei procedimenti in corso. Deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo Corte suprema, Spagna in discussione nei procedimenti principali, in virtù della quale una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori applicabile, è abusiva in quanto impone al consumatore in ritardo nei pagamenti un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato, qualora tale tasso superi di oltre due punti percentuali quello degli interessi corrispettivi previsto da detto contratto con la conseguente soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2016, 987, 980 e 2015 21 nelle rassegne del 23/12/16 e 23/1/15. EU C 2018 533, C 27/17 5 LUGLIO 2018 LEALE CONCORRENZA PERDITE DA ATTI ANTICONCORRENZIALI FORO DELL’AZIONE RISARCITORIA. Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso – Luogo in cui si è concretizzato il danno e luogo dell’evento generatore del danno – Domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da condotte anticoncorrenziali poste in essere in diversi Stati membri – Esercizio di una succursale – Nozione. L’art. 5 punto 3 Regolamento CE n. 44/2001 Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto si riferisce, in particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo in cui si è verificata una perdita di reddito consistente in un calo delle vendite, ossia al luogo del mercato interessato dalle suddette condotte in seno al quale la vittima sostiene di aver subito detto calo. Questa nozione può essere intesa sia come il luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell’art. 101 TFUE sia come il luogo dove sono stati proposti e applicati i prezzi predatori, se tali pratiche erano costitutive di un’infrazione ai sensi dell’art. 102 TFUE. La nozione di controversia concernente l’esercizio di una succursale comprende l’azione diretta al risarcimento di un presunto danno causato da un abuso di posizione dominante consistente nell’applicazione di prezzi predatori, qualora una succursale dell’impresa che detiene la posizione dominante abbia partecipato a tale pratica abusiva in maniera effettiva e significativa. Fattispecie relativa al fallimento di una compagnia aerea lituana per i prezzi predatori di un vettore lettone tariffe inferiori dell’80% da quelle da lei praticate . Sul tema EU C 2017 776 e 2016 449 nella rassegna del 17/6/17. Si noti che la EU C 2018 371, C-633/16 del 31/5/18 ha esplicato gli effetti del recesso da un accordo di cooperazione con un terzo da parte di una delle imprese partecipanti alla concentrazione.