RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.I S.M. comma CROAZIA 19 LUGLIO 2018, RIC.60561/14 RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ PROSTITUZIONE CARENZA DI TUTELE. Non si può assolvere lo sfruttatore adducendo il consenso della prostituta ad andare con i clienti. Si lamenta che la Croazia non ha leggi adeguate a trattare la riduzione in schiavitù ed i lavori forzati ed è per questo motivo che le autorità interne non hanno saputo adottare misure adeguate per tutelare la ricorrente e rispondere adeguatamente alle sue denunce di essere stata fatta prostituire coattivamente. Violato l’articolo 4 Cedu divieto di schiavitù e di lavoro forzato . La CEDU rileva come questa norma sia applicabile anche se lo sfruttamento delle donne per la prostituzione e la tratta degli esseri umani non assumono una dimensione internazionale, come nella fattispecie. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, le norme croate in materia sono adeguate e conformi alla Cedu, ma l’inchiesta sul suo caso ha presentato diverse carenze le autorità interne non hanno ascoltato i vari possibili testimoni, hanno assolto l’accusato sostenendo che la giovane avesse effettuato prestazioni sessuali volontariamente, ignorando però che le varie norme internazionali in materia per approfondimenti v.§ § . 27-35 della sentenza in esame ritengono indifferente il consenso delle vittime. Sul tema Chowdury e altri c. Grecia nella rassegna del 31/3/17, Rantsev c. Cipro e Russia del 2010 e Beganović c. Croazia del 2009. SEZ.V BOYADZHIEVA E GLORIA INTERNATIONAL LIMITED EOOD comma BULGARIA 5 LUGLIO 2018, RICcomma 41299/09 E 11132/10 TUTELA DELLA PROPRIETÀ PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO TUTELA DEI CREDITORI. L’ordine di restituire automaticamente un pagamento ricevuto da una società insolvente viola la Cedu. Sono due società che commercializzano prodotti farmaceutici una loro cliente, pur essendo stata dichiarata insolvente nel mese di ottobre 2005, tra dicembre 2005 ed aprile 2006 onorò un grosso debito per l’acquisto di merce. I creditori contestano il saldo ed ottengono dai giudici la restituzione di tale ingente somma. I ricorrenti lamentano come questa decisione sia stata presa ipso iure senza che fosse stata verificata la loro malafede e/o che il saldo avesse leso gli interessi dei creditori e l’ammontare della massa fallimentare. Non hanno, poi, potuto aderire alla procedura fallimentare per recuperare il loro credito poiché la maggior parte dei beni era già stata distribuita. Violato l’articolo 1 protocollo 1 il comma 2 prevede che un individuo può essere privato dei propri beni per una causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale il comma 3 esclude deroghe a questa norma se gli Stati applicano le leggi che disciplinano l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende . Orbene è incontrovertibile la lesione dei diritti economici subita dalle ricorrenti e per la CEDU le norme interne che regolano la materia e le normali attività commerciali contrastano col principio di certezza del diritto e non danno loro la possibilità di contestare detta ingiunzione né di potersi inserire nel fallimento per far valere il loro credito. Le Corti interne poi, nell’ordinare la restituzione delle somme ricevute dalla fallita non hanno tenuto conto di rilevanti fattori non è stata provata in alcun modo la loro malafede, il saldo era lecito ed avvenuto all’interno di una normale attività commerciale delle ricorrenti, non aveva diminuito la massa fallimentare né erano stati lesi i diritti dei creditori della fallita l’ordine di restituzione automatica non rientra nei casi leciti dettati da un equo bilanciamento degli interessi pubblici, della tutela dei creditori e dei diritti economici delle ricorrenti che, non avendo alcun rimedio per far valere le loro perdite, hanno subito un peso eccessivo ed ingiustificato. Riconosciuto un ricco risarcimento danni. Sul tema Microintelect OOD v. Bulgaria del 4/3/14, Kotov c. Russia [GC] del 3/4/12 e Zehentner c. Austria del 16/7/09. È analoga a Castello del Poggio S.S. ed altri e Centro Demarzio srl c. Italia del 5/7/18 rispettivamente sulla doppia riduzione dei contributi previdenziali e le esenzioni per i contributi versati dalle società agricole per i loro dipendenti conforme a Azienda Agricola Silverfunghi Sas e altri c. Italia del 24/6/14 e sul mancato risarcimento dei danni subiti per l’interruzione di una convenzione col SSN ex L.412/91.