RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 513, C-512/17 28 GIUGNO 2018 RESPONSABILITÀ GENITORIALE - CRITERI PER INDIVIDUARE LA RESIDENZA DEL MINORE - GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI E RESIDENTI IN STATI DIVERSI. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Residenza abituale del minore – Neonato – Circostanze determinanti per stabilire il luogo di tale residenza. L’art. 8 § .1 Regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, dev’essere interpretato nel senso che la residenza abituale del minore, ai sensi di tale regolamento, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare il luogo in cui si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, sulla base di un complesso di elementi di fatto concordanti. Al riguardo, in un caso come quello di specie, alla luce dei fatti accertati da detto giudice, costituiscono, congiuntamente, circostanze determinanti il fatto che il minore, dalla nascita fino alla separazione dei genitori, abbia generalmente abitato con questi ultimi in un determinato luogo la circostanza che il genitore che esercita di fatto, dopo la separazione della coppia, la custodia del minore continui a vivere quotidianamente con quest’ultimo in tale luogo e ivi eserciti la sua attività professionale, la quale si inserisce nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il fatto che il minore, in questo luogo, abbia contatti regolari con l’altro genitore, che continua a risiedere nel medesimo luogo. Per contro, in un caso come quello di specie, non possono essere considerate circostanze determinanti i soggiorni che, in passato, il genitore che esercita la custodia effettiva del minore ha effettuato con quest’ultimo nel territorio dello Stato membro di cui detto genitore è originario nell’ambito dei suoi congedi o dei periodi festivi le origini del genitore in questione, i conseguenti legami culturali del minore con questo Stato membro e i suoi rapporti con la famiglia che risiede in detto Stato membro e l’eventuale intenzione di detto genitore di stabilirsi in futuro con il minore in questo stesso Stato membro. Nella fattispecie la minore era nata ed integrata in Belgio, paese ove i genitori polacchi risiedevano da anni per lavoro anche dopo la loro separazione. La madre, eccependo i periodi congedi parentali, ferie, festività etc. trascorsi in patria, volendo tornarvi si era rivolta ai giudici polacchi per la convalida della residenza della figlia e per i diritti di visita del padre, ma questi avevano ravvisato la competenza di quelli belgi. Sul tema EU C 2017 436 nella rassegna del 16/6/17. EU C 2018 512, C-57/17 28 GIUGNO 2018 TUTELA DEI LAVORATORI – LICENZIAMENTO - TRASFERIMENTO E CAMBIO DI RESIDENZA - INSOLVENZA DEL DATORE. Pagamento assicurato dall’organismo di garanzia – Indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del lavoratore –Modifica di un elemento essenziale del contratto di lavoro – Principio di parità e di non discriminazione. L’art. 3 comma I Direttiva 2008/94/CE tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro deve essere interpretato nel senso che, qualora, secondo la normativa nazionale applicabile, certe indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore, al pari delle indennità dovute per licenziamento per ragioni oggettive, come quelle cui fa riferimento il giudice del rinvio, rientrino nella nozione di indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi di tale disposizione, devono rientrare in questa stessa nozione anche le indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore a causa del trasferimento del luogo di lavoro da parte del datore di lavoro, trasferimento che obblighi il lavoratore a cambiare luogo di residenza. Le ragioni oggettive esigenze economiche, tecniche, organizzative o produttive di cui sopra sono regolate dall’art. 52 Statuto del lavoro spagnolo. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati regolati dalle EU C 2018 390, 2017 152 e 2015 743 nelle rassegne del 8/6/18, 21/4/17 e 28/4/15.