RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GC G.I.E.M. S.R.L ED ALTRI comma ITALIA 28 GIUGNO 2018, RIcomma 1828/06 LOTTIZZAZIONI ABUSIVE – CONFISCA – TUTELA DELLA PROPRIETÀ – NULLA POENA SINE LEGE. Punta Perrotti la confisca dei terreni per la lottizzazione abusiva viola la Cedu. I ricorrenti sono alcune società ed un comproprietario di fondi siti a Punta Perrotti, Golfo degli Aranci, Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro che contestarono la liceità della confisca dei terreni oggetto di una lottizzazione abusiva ex articolo 19 l. numero 47/85 ora articolo 44 d.P.R. 380/01 non erano state parti di azioni giudiziarie e, nel caso del comproprietario, era sopravvenuta la prescrizione. La prassi della CEDU Varvara c. Italia del 29/10/13 e Sud fondi srl ed altri c. Italia del 20/1/09 sul punto è chiara nel ravvisare l’arbitrarietà della confisca in deroga agli artt. 7 nulla poena sine lege ed 1 protocollo 1 tutela della proprietà Cedu. Il caso, dopo le prime pronunce parziali sull’ammissibilità, è stato rimesso direttamente alla Gcomma Confermata questa prassi la confisca rientra nel concetto di sanzione regolato ex articolo 7 Cedu. Le società, però, non sono mai state parti di processi per abusivismo all’epoca la legge non lo consentiva in base al principio societas delinquere non potest . Nei loro confronti c’è stata, perciò, una violazione dell’articolo 7, non ravvisabile nei confronti del comproprietario l’assoluzione per prescrizione equivale ad una sanzione lecita ai sensi dell’articolo 7. A tal proposito la CEDU evidenzia come la Cassazione confermando la sua responsabilità, malgrado l’intervenuta prescrizione, lo abbia di fatto condannato con un processo che viola la presunzione d’innocenza articolo 6 § .2 . Rileva infine come questa confisca automatica non abbia raggiunto il suo scopo di tutelare l’ambiente ed è chiaramente inadatta dato che non permette ai tribunali di definire quali strumenti sono i più appropriati in relazione alle circostanze specifiche del caso . Essendo, perciò, una misura sproporzionata ha leso i diritti economici dei ricorrenti ex articolo 1 protocollo 1. Si segnalano i § § .88-154 della sentenza relativi alla prassi interna ed alle norme italiane ed internazionali che regolano la fattispecie in esame. Si noti che nell’analoga Telbis e Vizieteu c. Romania del 26/6/18 non è stata riconosciuta alcuna deroga all’articolo 6 Cedu. SEZ. IV GIRLENAU comma ROMANIA 26 GIUGNO 2018, RIcomma 50376/09 DIRITTO DI CRONACA - SEGRETEZZA DEI DATI - DIRITTO A NON RILEVARE LE FONTI GIORNALISTICHE. Vietato sanzionare il giornalista che vuole verificare le fonti anche se secretate. Un giornalista investigativo fu arrestato e condannato per aver cercato di verificare alcune informazioni sulle attività di un’unità militare d’istanza in Afghanistan, segnalate da un collega, coperte, però, dal segreto perché relative alla sicurezza nazionale. Violato l’articolo 10 Cedu la fattispecie si discosta parzialmente dalla prassi che ravvisa questa deroga ogni volta che un giornalista è obbligato a rivelare le proprie fonti od è punito se ha cercato di raccogliere e diffondere notizie sulla sicurezza nazionale. Infatti il reporter non ha cercato in alcun modo di ottenere tali informazioni né era un membro delle forze armate che le ha cedute ai media. Erano già state declassate prima della pubblicazione erano obsolete, non costituivano, quindi, più un rischio per la sicurezza nazionale ed erano state ampiamente diffuse dai media. Il ricorrente poi si era attenuto ai doveri etici e professionali desiderando solo verificare le proprie fonti. La sanzione, perciò, non è stata proporzionata allo scopo legittimo perseguito, in considerazione degli interessi di una società democratica di assicurare e mantenere la libertà di stampa . Sul tema Risoluzione del 19/4/07 dell’Assemblea parlamentare del COE sullo spionaggio e sulla divulgazione dei segreti di Stato e Raccomandazione numero 7/00 del Consiglio dei Ministri del COE sulla segretezza delle fonti giornalistiche Satakunnan Markkinapörssi Oy e Oy Satamedia c. Finlandia [GC] del 27/6/17, Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria, nel quotidiano del 10/11/16 e Stoll c. Svizzera del 10/12/07.