RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II HULYA EBRU DEMIREL comma TURCHIA 19 GIUGNO 2018, RIcomma 30733/08 TUTELA DEI LAVORATORI DISCRIMINAZIONE BASATA SUL SESSO CERTEZZA DEL DIRITTO. E’ discriminatoria la mancata assunzione della vincitrice di un concorso. La ricorrente vinse un concorso per agente di sicurezza del gestore dell’elettricità, ma l’azienda pubblica si rifiutò di assumerla perché non era un uomo e non aveva fatto il servizio militare . In un primo momento il TAR accolse il suo ricorso, ma la decisione fu annullata dal CDS che per ben due volte si distaccò da un suo analogo precedente in cui era stata ravvisata una discriminazione basata sul sesso. Violati gli artt. 14 in combinato con l’articolo 8 e parzialmente 6 § .1 Cedu. Il posto le spettava di diritto avendo vinto il concorso, perciò il rifiuto di assumerla ed il diverso trattamento giudiziario cui è stata sottoposta non è stata presa in considerazione la prassi che ravvisava in questi casi una discriminazione basata sul sesso costituiscono una deroga al divieto di discriminazione articolo 14 che influisce direttamente sulla carriera della donna articolo 8 la professionalità rientra espressamente tra i vari aspetti della vita privata di un individuo . I Giudici ex articolo 6 hanno l’obbligo di esaminare i vari punti del ricorso e di motivare le loro decisioni nella fattispecie sono venuti meno a questi obblighi, hanno anche omesso di analizzare il punto focale del caso discriminazione basata sul sesso e rifiutato senza motivo la sua revisione. Per prassi costante e consolidata il revirement non viola l’articolo 6. Sul tema Emel Boyraz c. Turchia del 2/12/14, Radomilja ed altri c. Croazia [GC] del 20/3/18 ed Juresa c. Croazia nella rassegna del 25/3/18. SEZ. II BURSA BAROSU BASKANLIGI ED ALTRI comma TURCHIA 19 GIUGNO 2018, RIcomma 25680/15 TUTELA DELL’AMBIENTE OTTEMPERENZA EQUO PROCESSO. L’inottemperanza alle decisioni giudiziarie viola l’articolo 6 Cedu. Vari ricorrenti, tra cui due associazioni a tutela dell’ambiente e della natura, lamentano la prolungata inottemperanza a sentenze rese in loro favore con cui erano annullate le autorizzazioni concesse ad una società americana per la costruzione di una fabbrica di amido inaugurata nel 2000 ed è tuttora in attività. Violato l’articolo 6 § .1 Cedu le autorità interne hanno privato qualche ricorrente sono state stralciate alcune posizioni perché inammissibili di una protezione giudiziaria effettiva dato che per molti anni si sono rifiutate di eseguire dette decisioni. Sul tema Colgecen ed altri c. Turchia nella rassegna del 15/12/17 e Raffaa c. Francia del 30/5/13. SEZ. II KULA comma TURCHIA 19 GIUGNO 2018, RIcomma 20233/06 LIBERTÀ DI OPIONIONE MANCATO ACCESSO ALLA GIUSTIZIA. Il divieto di tenere conferenze in altre città viola la Cedu. Il ricorrente è un professore universitario che ha subito una sanzione disciplinare biasimo per aver partecipato, senza il permesso della sua università, ad un programma televisivo trasmesso da un’emittente sita in una città diversa da quella ove risiedeva. Violato l’articolo 10 Cedu per prassi costante, le sanzioni disciplinari, seppure lievi, sono considerate un’ingerenza nella libertà d’espressione dell’interessato. La decisione con cui è stata inflitta era totalmente carente di motivazione solo un rinvio ad un norma interna ed il TAR si è limitato a verificare un mero dato fattuale allontanamento non autorizzato , ma non ha anche vagliato la necessità di questa sanzione in relazione alla libertà accademica le giurisdizioni interne, stante l’assenza di motivi sufficienti e pertinenti a giustificare tale ingerenza, non hanno applicato regole conformi ai principi consacrati dall’articolo 10 . Sul tema Raccomandazione 1762/06 dell’Assemblea parlamentare del COE sulla tutela della libertà d’espressione accademica Lombardi Vallauri c. Italia del 20/10/09 e Bedat c. Svizzera [GC] nel quotidiano del 29/3/16.