RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 478, C-1/17 21 GIUGNO 2018 TUTELA DEI LAVORATORI - GIURISDIZIONI SULLE LITI E SULLE DOMANDE RICONVENZIONALI - ITALIA. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Datore di lavoro convenuto dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato – Domanda riconvenzionale del datore di lavoro – Determinazione del foro competente. L’art. 20 § .2 Regolamento CE n. 44/2001 competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, esso conferisce al datore di lavoro il diritto di presentare, dinanzi al giudice regolarmente investito della domanda principale presentata da un lavoratore, una domanda riconvenzionale fondata su un contratto di cessione di credito, concluso tra il datore di lavoro e il titolare originario del credito, in data successiva alla proposizione di tale domanda principale. Il ricorrente era dipendete di una holding con sede in Italia che nel 1996 lo distaccò presso una sua controllata con cui siglò un parallelo contratto di lavoro a tempo determinato. Nel 2014 fu licenziato per vari illeciti disciplinari indebita percezione d’indennità sostitutiva di ferie non godute, rimborsi spese gonfiati e relativi a periodi in cui era in ferie etc. Nelle more del primo grado la ditta polacca cedette i propri crediti alla controllante. Il dipendente impugnò il licenziamento ritenuto illecito ed ingiurioso, la ditta datrice fece valere anche questi ultimi crediti e chiese la restituzione di quanto da questi indebitamente percepito. Il Tribunale di Torino accolse le richieste del lavoratore e declinò la competenza sulla riconvenzionale a favore dei giudici polacchi. In appello furono riproposte entrambe le richieste e la CDA di Torino ha sollevato una pregiudiziale volta a chiarire se il foro individuato dall’art. 20 R.44/01 si riferisca solo al caso in cui il datore di lavoro intenda far valere crediti sorti nella sua sfera giuridica o comprenda anche i crediti da questi acquisiti contrattualmente dall’originario creditore. La CGUE ha risposto come sopra riconoscendo la giurisdizione dei giudici italiani anche su questa domanda. I principi di diritto sottesi alla vicenda sono già stati decisi dalle EU C 2018 360, 2017 688, 2016 763 nelle rassegne dell’1/6/18, 27/10/17 e del 14/10/16. EU C 2018 357, C-190/17 31 MAGGIO 2018 LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI - CONTROLLI SU DENARO IN ENTRATA/USCITA DA UE - SANZIONI. Cittadino di un paese terzo che trasporta nei suo bagagli una somma ingente di denaro contante non dichiarata – Obbligo di dichiarazione collegato all’uscita di tale somma dal territorio spagnolo – Sanzioni – Proporzionalità. Gli art. 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che l’inosservanza dell’obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di tale Stato è passibile di un’ammenda che può arrivare fino al doppio dell’importo non dichiarato. Il Regolamento CE 1889/2005 sui controlli del denaro in entrata od uscita dall’UE impone a chiunque di dichiarare le somme in contanti d’importo pari o superiore ad € 10.000 art. 3 , lasciando alla discrezionalità degli Stati membri l’imposizione e la regolamentazione delle sanzioni a condizione che rispettino il principio di proporzionalità che impone che esse siano idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo legittimamente perseguito e che non vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento nel nostro caso questi oneri, come detto, non sono stati rispettati. Fattispecie relativa ad un cittadino cinese che aveva nascosto nelle valige € 92.000 ed era stato duramente sanzionato in base alle leggi spagnole in materia. Sul tema EU C 2017 771 e 2016 643. Sempre sulla libera circolazione dei capitali si veda la EU C 2018 367,C-483/16 del 31/5/18 sui requisiti procedurali per eccepire le clausole vessatorie nei contratti di mutuo espressi in valuta estera.