RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 431, C-665/16 13 GIUGNO 2018 IVA - CESSIONE DI BENI EFFETTUATA A TITOLO ONEROSO - ESPROPRIAZIONE. Trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario – Trasmissione all’erario, dietro pagamento di un’indennità, della proprietà di un bene appartenente a un comune in vista della costruzione di una strada nazionale – Nozione di indennità” – Operazione soggetta ad IVA. Gli artt. 2 § .1 lett. a e 14 § .2 lett. a Direttiva 2006/112/CE sistema comune d’IVA devono essere interpretati nel senso che costituisce un’operazione soggetta ad IVA il trasferimento della proprietà di un bene immobile appartenente a un soggetto passivo d’IVA, a favore dell’erario di uno Stato membro, eseguito ex lege e dietro pagamento di un’indennità, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui la stessa persona rappresenta contemporaneamente l’amministrazione espropriante e il comune espropriato e in cui quest’ultimo continua, in pratica, a gestire il bene in questione, anche se il versamento dell’indennità è stato effettuato solamente mediante un trasferimento contabile interno nell’ambito del bilancio del comune. Infatti ai sensi dell’art. 2 sono soggette all’IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale . La nozione di cessione di beni è contenuta nell’art. 14 il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario ed espressamente vi rientra anche la fattispecie in esame art. 14 § .2 lett. a purchè siano rispettate tre condizioni cumulative deve esserci un trasferimento del diritto di proprietà nel senso della cessione del titolo giuridico formale” , ciò deve avvenire in forza di un’espropriazione compiuta dalla P.A. o in suo nome o a norma di legge ed, infine, deve essere corrisposta un’indennità. Nella fattispecie queste condizioni erano state soddisfatte. Sul tema EU C 2017 734, 361 e 2010 590. È analoga all’odierna EU C 2018 432, C-421/17 sul trasferimento, da parte di una s.p.a., di beni terreni, edifici ivi costruiti ed attrezzature in essi contenute a beneficio di un azionista nello specifico una s.r.l. in cambio del riacquisto delle sue azioni. EU C 2018 335, C-426/16 29 MAGGIO 2018 TUTELA DEI CONSUMATORI - TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ANIMALI - LIBERTÀ RELIGIOSA - MACELLAZIONE HALAL. Protezione del benessere degli animali durante l’abbattimento – Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi – Festa musulmana del sacrificio –Obbligo di procedere alla macellazione rituale in un macello conforme ai requisiti stabiliti dal Regolamento CE n. 853/2004 – Validità –Libertà di religione – Rispetto delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi. L'esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’art. 4 § .4 del Regolamento CE n. 1099/2009 tutela degli animali al momento dell’abbattimento , letto in combinato disposto con l'art. 2, lett. k dello stesso regolamento, alla luce dell'art. 10 libertà di espressione, di coscienza e di religione, nda della Carta di Nizza e dell'art. 13 TFUE. La macellazione senza stordimento può avvenire solo in macelli riconosciuti nel rispetto del dettame dell’art. 13 TFUE che impone di tener conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali ed il patrimonio regionale . Ciò tutela anche i consumatori di queste carni. Sul tema conclusioni su questo caso annotate nel quotidiano del 30/11/17, EU C 2017 704, 2016 323 e 428. Sempre sulla tutela dei consumatori e dei suini ex direttiva 2008/120/CE si veda la EU C 2018 440, C-169/17 del 14/6/18 sull’allevamento intensivo del maiale iberico e sui limiti alla commercializzazione dei prodotti da esso derivati.