RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I EUROMARK METAL DOO comma MACEDONIA 14 GIUGNO 2018, RIC.68039/14 IVA - EVASIONE ED ELUSIONE - FRODE FISCALE EFFETTUATA DA TERZI - SANZIONI. Le colpe dei fornitori non ricadano sui clienti illecita la sanzione per omissioni fiscali altrui. La società ricorrente, a seguito di un controllo nel 2009, fu sanzionata per aver effettuato sgravi fiscali risultati illeciti perchè i fornitori, a sua insaputa, non avevano versato l’IVA sulle merci vendutele. Vani i ricorsi. Violato l’art. 1 protocollo 1 Cedu tutela della proprietà la ricorrente non ha commesso alcuna frode fiscale non essendo tenuta a garantire la conformità delle dichiarazioni fiscali dei fornitori oneri di saldo dell’IVA , né avendo conoscenza delle omissioni da essi compiute od i mezzi per ottenerla . Lo sgravio, avendo assolto ai suoi oneri fiscali in modo tempestivo e pieno , era lecito e basato sul legittimo affidamento. La sanzione inflittale ha comportato anche il blocco del suo conto bancario e, non potendo più eludere gli ordini, la sua chiusura è stato un onere eccessivo e lo Stato non ha fatto niente per mitigarlo né ha fornito alcuna prova che un’eventuale causa civile o costituirsi parte civile nel processo penale contro i fornitori avrebbe potuto essere un rimedio efficace per alleviarlo. Sul tema Sulejmani c. Macedonia del 28/4/16 e Bulves AD v. Bulgaria del 22/1/09. SEZ. IV T.K. comma LITUANIA 12 GIUGNO 2018, RIcomma 14000/12 PAS - VIOLENZA SESSUALE SUI FIGLI – PEDOPORNOGRAFIA - EQUO PROCESSO PENALE. I testimone, soprattutto se chiave, va sempre controinterrogato. Il ricorrente è il padre di due ragazzi di 7 e 5 anni all’epoca dei fatti accusato dalla compagna madre dei minori di averli violentati e di detenzione di materiale pedopornografico. Malgrado fosse un chiaro caso di PAS i minori usavano termini giuridici specifici, non volevano rilasciare alcune dichiarazioni per non incriminare la madre etc. non gli fu concesso di controinterrogare loro, per evitargli gravi traumi né la madre resasi irreperibile. Fu condannato a 11 anni di carcere. Vani i ricorsi. Violati gli artt. 3 e 6 § § . 1 e 3 Cedu. È stato, infatti, sottoposto ad un trattamento umiliante dato che le autorità interne, adducendo futili scuse, per mesi, hanno rifiutato di restituirgli gli occhiali, sequestrati al momento dell’arresto, causandogli sofferenze ed un peggioramento del visus. La CEDU, richiamando le linee guida sull’equo processo penale ribadisce che il teste deve essere sempre sentito anche per verificarne la credibilità, salvo che in pochi tassativi casi morte, paura di ritorsioni, altri legittimi motivi e si deve fare ogni sforzo per reperirlo l’impossibilità di controinterrogarlo può tradursi in uno svantaggio per l’imputato, soprattutto se la sua testimonianza è unica e decisiva per la condanna. Rileva, poi, che alcuni processi penali, come quelli per violenza sessuale, specie su minori, sono vissuti dalle vittime come un calvario quando queste si trovano a malapena a confronto col carnefice e che anche l’imputato subisce ripercussioni sulla sua vita privata, che va parimenti tutelata, così come devono essere sempre garantiti i suoi diritti alla difesa. Si devono, perciò, adottare accorgimenti e misure per assicurare l’interrogatorio dei testi vittime , tutelando parimenti i loro interessi. Gli unici testi che il ricorrente ha potuto controinterrogare hanno reso dichiarazioni de relato . Le autorità interne, quindi, avevano il dovere di reperire la compagna e di adottare misure per escutere i minori visto che le loro deposizioni erano decisive per la condanna del padre e che erano state influenzate dalla madre. Non avendo adottato questi accorgimenti non c’è stato un equo bilanciamento dei contrapposti interessi e sono stati lesi i diritti del ricorrente all’equo processo ed al controinterrogatorio dei testi. Sul tema Vronchenko c. Estonia del 2013 ed Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito [GC] del 2011. È analoga all’odierna Fernandes Pedroso c. Portogallo la detenzione preventiva di un ex politico accusato di pedofilia sulla scorta di possibili sospetti e l’impossibilità di accedere agli elementi di prova si era ricorso alla anonimizzazione delle vittime, dissimulandone l’identità, per proteggere la loro privacy violano l’art. 5 § § . 1, 4 e 5 Cedu.