RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 398, C-250/17 6 GIUGNO 2018 PROCEDIMENTO D’INSOLVENZA PAR CONDICIO DEI CREDITORI. Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti relativi a un bene o ad un diritto del quale il debitore è spossessato Nozione di procedimento pendente Procedimento di merito concernente il riconoscimento dell’esistenza di un credito. L’art. 15 Regolamento CE n. 1346/2000 procedure di insolvenza dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a un procedimento, pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro Portogallo, nda , avente ad oggetto la condanna di un debitore al pagamento di una somma di denaro, dovuta in base a un contratto di prestazione di servizi, nonché la condanna ad un risarcimento pecuniario per inadempimento dello stesso obbligo contrattuale, nel caso in cui tale debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro Lussemburgo, nda e tale dichiarazione riguardi tutto il suo patrimonio. Si noti che l’esegesi del lemma beni o diritti di cui il debitore è spossessato non è univoca, anche per le diverse versioni linguistiche della norma in esame, ma convenzionalmente si riferisce a tutti i suoi beni e diritti presenti nella massa fallimentare al momento dell’apertura della procedura per insolvenza. L’art. 15 non si applica alle esecuzioni coatte procedura di recupero perché violerebbe il principio della par condicio dei creditori. Spetterà al Giudice portoghese stabilire se la domanda avanzata dal ricorrente è volta a declarare l’esistenza di un credito od è una procedura di recupero dello stesso. Sul tema EU C 2016 841. EU C 2018 390, C-574/16 5 GIUGNO 2018 TUTELA DEI LAVORATORI DIRITTO AL TFR LAVORO INTERINALE PART TIME DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE WELFARE. Nozione di condizioni di impiego” – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Nozione di ragioni oggettive” – Indennità in caso di estinzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva – Indennità inferiore versata alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato c.d. di sostituzione contrato de relevo” . La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale secondo la quale l’indennità versata ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato conclusi al fine di coprire l’orario di lavoro lasciato vacante da un lavoratore che accede al pensionamento parziale, quali il contratto di sostituzione contrato de relevo di cui al procedimento principale, alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati stipulati, è inferiore all’indennità corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in occasione dell’estinzione del loro contratto di lavoro per una ragione oggettiva. Non si può equiparare la situazione del ricorrente, il cui contratto si era risolto quando la madre, di cui aveva rilevato il posto, era andata definitivamente in pensione con i licenziamenti, previsti dall’art. 52 dello Statuto dei lavoratori spagnolo, per motivi economici, tecnici o legati all’organizzazione o alla produzione presso il datore di lavoro, quando il numero dei posti di lavoro soppressi è inferiore a quello richiesto per qualificare come licenziamento collettivo l’estinzione dei contratti di lavoro . In questi casi è prevista un’indennità superiore a quella per gli altri tipi di licenziamento per compensare la delusione delle legittime aspettative di un lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro . Ergo il ricorrente non è stato discriminato. Sul tema EU C 2014 152, 2016 680 e 683 e 2017 1014 nelle rassegne del 16/9/16 e 5/1/18. È sostanzialmente identica all’odierna EU C 2018 393, C-677/17.